Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1057 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1057 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Randazzo NOME nato a CARINI il 09/03/1952 avverso il decreto del 29/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Palermo udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio letta la documentazione depositata dal difensore
RITENUTO IN FATTO
Avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo in data 29 maggio 2024, con il quale Ł stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOME quest’ultimo, a mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
Ha eccepito violazione di legge per non essere stata considerata la circostanza che la richiesta aveva ad oggetto l’applicazione della detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter, comma 01, ord. pen. e che, quindi, le ragioni di inammissibilità rilevate nel provvedimento impugnato (con riferimento all’entità del residuo di pena da espiare) non erano applicabili, in considerazione della misura richiesta.
Con separati atti il ricorrente personalmente e il difensore hanno depositato dichiarazioni di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato ammesso NOME COGNOME alla misura alternativa della detenzione domiciliare in virtø di ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in data 11 settembre 2024.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le rinunce, siccome formulate, rappresentano una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della Corte di legittimità contenendo la precisazione che, in data 11 settembre 2024, Ł
stata pronunciata ordinanza, da parte del Tribunale di sorveglianza di Palermo, che ha accolto la domanda avanzata dal condannato in relazione alla misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 01, ord. pen.
Va infatti considerato che l’interesse all’impugnazione che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l’impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693).
Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell’interesse deve sussistere sial momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
A tale proposito, Ł stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale Ł stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità Ł venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perchØ la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.).
Nel caso di specie, la rappresentazione del ricorrente e del suo difensore, nonchØ la documentazione allegata alle dichiarazioni di rinuncia attestano che Ł stato ottenuto il provvedimento per il quale era stata avanzata la domanda originaria oggetto del presente procedimento che deve, pertanto, essere definito con decisione di natura processuale.
Ne discende, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente nØ alle spese del procedimento nØ al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018 cit. con richiami a precedenti conformi).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME