Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Perde la Sua Ragion d’Essere
Nel complesso mondo della procedura penale, l’ammissibilità di un ricorso è un prerequisito fondamentale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 3373/2024) offre un chiarimento essenziale sul concetto di carenza di interesse, una causa di inammissibilità che si verifica quando l’obiettivo del ricorrente viene raggiunto mentre il processo è ancora in corso. Questo caso specifico riguarda la richiesta di sostituzione di una misura cautelare nell’ambito di una procedura di consegna basata su un mandato di arresto europeo.
I Fatti del Caso
Un soggetto si trovava in stato di custodia cautelare in carcere in attesa della decisione sulla sua consegna alle autorità giudiziarie di un altro Stato membro dell’UE, che avevano emesso un mandato di arresto europeo. Il suo difensore aveva presentato un’istanza alla Corte di appello per sostituire la detenzione in carcere con una misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari.
La Corte di appello rigettava la richiesta. Avverso questa decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge e una motivazione viziata da parte della Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione e la sopravvenuta carenza di interesse
Il punto di svolta del procedimento si è verificato durante il tempo intercorso tra la presentazione del ricorso e la data dell’udienza in Cassazione. In questo lasso di tempo, infatti, l’imputato aveva ottenuto proprio ciò che sperava: la misura della custodia cautelare in carcere era stata sostituita con una più lieve, ovvero l’obbligo di presentazione periodica presso un ufficio di polizia giudiziaria.
Di fronte a questa nuova situazione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede proprio nella sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente non aveva più alcun vantaggio concreto e attuale da una possibile decisione di accoglimento del suo ricorso, dal momento che il suo obiettivo principale – la cessazione della detenzione in carcere – era già stato raggiunto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e fondata su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’interesse ad agire. Per poter presentare un ricorso e ottenere una pronuncia nel merito, non basta avere astrattamente ragione, ma è necessario che la decisione del giudice possa portare un beneficio pratico e tangibile al ricorrente.
Nel momento in cui la misura cautelare è stata modificata, l’interesse che sosteneva il ricorso è venuto meno. Continuare il giudizio sarebbe stato un esercizio puramente teorico, privo di qualsiasi effetto concreto sulla situazione personale dell’imputato. La Corte sottolinea che l’interesse deve persistere per tutta la durata del processo. Se svanisce, come in questo caso, il processo stesso non può proseguire.
Un altro aspetto rilevante della decisione riguarda le spese processuali. La Corte ha stabilito che, poiché la causa di inammissibilità (la modifica della misura) non è imputabile al ricorrente, quest’ultimo non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Questo principio di equità evita di penalizzare chi, di fatto, ha visto le sue ragioni accolte, sebbene per una via diversa da quella del ricorso.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale: un processo non è un’arena per dibattiti accademici, ma uno strumento per risolvere controversie concrete. Quando la controversia si risolve autonomamente, il processo si arresta. Per gli operatori del diritto, ciò significa dover costantemente valutare la persistenza dell’interesse del proprio assistito durante l’iter processuale. Per il cittadino, è la conferma che la giustizia si occupa di questioni attuali e reali, evitando di sprecare risorse su questioni che hanno già trovato una soluzione pratica.
Cosa si intende per ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in un ricorso?
Significa che, durante il tempo necessario per arrivare a una decisione, l’interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una sentenza favorevole è venuto meno perché ha già conseguito il risultato sperato attraverso altre vie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato, che aveva impugnato il diniego della sostituzione del carcere con i domiciliari, ha poi ottenuto una misura ancora più lieve (obbligo di firma). Di conseguenza, non aveva più alcun interesse a una decisione sul suo ricorso originario.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No. Secondo la sentenza, se la causa di inammissibilità non è imputabile al ricorrente (come in questo caso, dove la misura è stata modificata da un provvedimento successivo), egli non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali o di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3373 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3373 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Alessandria il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE)
avverso l’ordinanza del 27/11/2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta con la quale il difensore di NOME COGNOME aveva chiesto la sostituzione, con quella degli arresti domiciliari, della misura della custodia cautelare in carcere alla quale il prevenuto era stato sottoposto nell’ambito del procedimento pendente dinanzi a quella Corte per decidere sulla richiesta di consegna avanzata dall’autorità giudiziaria greca con mandato di arresto europeo esecutivo emesso il 2 ottobre 2020.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso (così qualificata la richiesta di riesame) NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente argomentato le ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto della istanza di sostituzione della misura all’epoca in corso.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Risulta dagli atti che, nelle more della fissazione della odierna udienza, il prevenuto ha ottenuto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella dell’obbligo di presentazione periodico presso un ufficio di polizia giudiziaria.
La sopravvenuta causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente esclude che lo stesso debba essere condannato al pagamento di spese processuali o di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 18/01/2024