Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3040 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3040 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME, nato a Buenos Aires (Argentina) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/07/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 luglio 2023, il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza emessa in data 10 luglio 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato, in relazione al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza, l’indagato ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento, sul rilievo della violazione dell’art. 274 cod. proc. pen., in riferimento al pericolo di recidiva e d inquinamento probatorio.
Con memoria successiva, la difesa ha prospettato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, essendo venuta meno la misura cautelare originariamente disposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la richiesta di riesame proposta dal prevenuto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale qualora l’ordinanza cautelare genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l’impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell’ordinanza originaria, salvo che egli, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (così, per tutte, Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Rv. 274311).
Tale principio trova applicazione nel caso di specie, in cui la difesa ha espressamente prospettato la carenza di interesse, in conseguenza della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Deve poi escludersi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o di una somma a favore della cassa delle ammende. E ciò, in forza del principio per cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell’interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso.
2osì deciso il 28/11/2023
Il Consigliere estensore
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Il Presente
NOME COGNOME
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NOME ,NOME