Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1677 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che l’esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse della ricorrente a coltivare l’impugnazione, che ne determina l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.;
che, in proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell’interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165);
che, a tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d’interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella r i f ‘ valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694);
che, nel caso in esame, è stato accertato che la ricorrente ha interamente espiato, il 23 giugno 2023, la pena in relazione alla quale ella aveva avanzato la richiesta di liberazione anticipata disattesa dal Magistrato e, quindi, dal Tribunale di Sorveglianza, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell’impugnazione, ciò che ne determina l’inammissibilità;
che alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 28/09/2023.