Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 609 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 609 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Guerriero NOMECOGNOME nato a Napoli il 15/12/1968
avverso la ordinanza del 23/07/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli confermava, in sede di riesame, l’ordinanza emessa 1’8 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 8 110, 318, 321 cod. pen. (capi A, C, D).
Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, denunciando i motivi di annullamento, di segui sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigen cautelari, per difetto di attualità e concretezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
I difensori del ricorrente, muniti di procura speciale, hanno fatto perven in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso.
Hanno rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla revoca della misura cautelare in data 20 settembre 2024 da parte del Giudice pe le indagini preliminari del Tribunale di Avellino.
Ne consegue quindi che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, al dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né all spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 28/11/2024.