Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1202 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1202 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Milano il 4/9/1975
COGNOME avverso l’ordinanza emessa il 24/8/2023 dal Tribunale di ISEWIII
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, depositata dal difensore del ricorrenl:e, con cui si è rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse per il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza, emessa il 24 agosto 2023 nei confronti di NOME COGNOME il Tribunale di Milano ha confermato ex art. 310 cod. proc. pen. il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l’istanza
ex art. 299 cod. proc. pen. di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, già sostituita con quella degli arresti domiciliari.
A NOME COGNOME è stata applicata la misura cautelare, in quanto ritenuto gravemente indiziato di 4 reati di riciclaggio, per avere consentito a soggetti coinvolti in reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti (nell persone di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) l’immissione di somme di provenienza delittuosa nel circuito legale, mediante la vendita di orologi di lusso, da lui realizzata in qualità di titolare di una gioielle sita in Milano, INDIRIZZO
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
L’11 dicembre è pervenuta una nota con cui il difensore del ricorrente ha rappresentato che la misura degli arresti domiciliari è stata revocata, con conseguente venir meno dell’interesse al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. peri..
Atteso che la misura cautelare, applicata al ricorrente, è stata revocata, deve rilevarsi che dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare all’indagato alcun effetto favorevole.
Al riguardo giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l’interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165 – 01; principio ribadito da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251694 – 01).
Come già precisato, inoltre, nessun rilievo può avere la circostanza che il provvedimento di revoca sia attualmente ancora soggetto a gravame: eventuali doglianze, infatti, potranno e dovranno essere proposte nei confronti
dell’ordinanza conclusiva di tale nuovo e diverso incidente cautelare, se e nella misura in cui essa risulti sfavorevole per le ragioni dell’indagato (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, COGNOME, Rv. 282397 – 01).
In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In tal caso, infatti, non si configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166 -01; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736 – 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308 – 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 19/12/2023