Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45282 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Sulmona il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dello 11/07/2024 dal Tribunale del L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale de L’Aquila – in parziale riforma dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona in data 20 giugno 2024 – sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di dimora nel comune di Sulmona (nuovamente sostituita su istanza del difensore con la misura dell’obbligo di dimora con l’obbligo di permanenza presso il domicilio dalle ore 22,00 alle ore 07,00) nei confronti di
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NOME COGNOME, perché gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 4, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo:
-vizio di motivazione per omissione in relazione alla gravità degli indizi ex art. 273 cod. proc. pen.;
violazione di legge, in relazione all’art. 73, comma 5, del cit. d.P.R. n 309; -violazione di legge, in relazione all’art. 292 cod. proc. pen..
In data 12 novembre 2024, il difensore del COGNOME inoltrava alla Cancelleria di questa Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata nelle more disposta la revoca della misura cautelare.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta mancanza d’interesse, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..
1.1. La misura cautelare applicata al COGNOME è stata revocata in data 12/11/2024, di guisa che dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivarne alcun effetto favorevole.
L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev’essere attuale e concreto, ovvero deve essere teso a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione.
2.1. Ne consegue che è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l’interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (ex multis, Sez.
U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME,Rv. 208165; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251694; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, COGNOME, Rv. 282397 – 01).
In tal caso, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione – conseguente alla revoca della misura cautelare impugnata – non configura un’ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 14/11/2024.