Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47000 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME COGNOME
CC – 25/10/2024
R.G.N. 26500NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA ;
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del COGNOMESTRATO di SORVEGLIANZA di Lecce ;
vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME ;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 7 novembre 2023 il COGNOMEstrato di Sorveglianza di Lecce ha revocato, nei confronti di COGNOME NOME, le autorizzazioni già concesse e relative al regime degli arresti domiciliari cd. esecutivi, ai sensi dell’art.656 comma 10 cod.proc.pen. .
Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Lecce il COGNOME, a mezzo del difensore. Il Tribunale di Sorveglianza, con provvedimento del 4 luglio 2024, ha qualificato il reclamo come ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, così come qualificato, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero, come risulta dalla banca dati del DAP, il COGNOME ha visto respingersi la domanda di misura alternativa ed Ł detenuto in carcere a far data dal 27 febbraio 2024.
Manca, pertanto, l’interesse ad ottenere una decisione sul ricorso, non essendo piø in atto la condizione detentiva di tipo domiciliare.
Alla inammissibilità, data la ragione sopra esposta, non consegue altra statuizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME