Carenza di Interesse: Quando un Ricorso Diventa Inutile
Nel complesso mondo della giustizia, un principio fondamentale regola ogni azione legale: l’interesse ad agire. Senza un interesse concreto e attuale, un processo non può proseguire. Una recente sentenza della Corte di Cassazione illumina perfettamente questo concetto, chiarendo cosa accade quando un ricorso viene superato dai fatti. La vicenda, conclusasi con una dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, offre spunti preziosi sul funzionamento della procedura penale e sulle sue logiche intrinseche.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, che rigettava la richiesta di un uomo di eliminare la misura di sicurezza della libertà vigilata. Questa misura era stata applicata con una sentenza del 2018, successivamente riformata in appello nel 2022.
Ritenendo la decisione illegittima, l’interessato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e vizi di motivazione.
Tuttavia, durante la pendenza del ricorso, si verificava un evento decisivo: il Magistrato di sorveglianza, con un provvedimento autonomo, revocava la stessa misura della libertà vigilata. In seguito a questo sviluppo, il difensore depositava un atto di rinuncia al ricorso, allegando il provvedimento di revoca.
La Sopravvenuta Carenza di Interesse nella Decisione della Corte
La Corte di Cassazione si è trovata di fronte a una situazione particolare. Da un lato, c’era una rinuncia al ricorso; dall’altro, l’oggetto stesso del contendere era venuto meno. Gli Ermellini hanno scelto di non basare la loro decisione sulla rinuncia, poiché l’atto non era stato sottoscritto personalmente dall’interessato, ma solo dal suo avvocato, mancando quindi di un requisito formale.
Il fulcro della decisione è stato, invece, la sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha osservato che il ricorrente aveva già ottenuto, per altra via, il risultato concreto che si prefiggeva con l’impugnazione: la revoca della libertà vigilata. Proseguire con il giudizio sarebbe stato, quindi, un esercizio privo di scopo, in quanto una eventuale sentenza di accoglimento non avrebbe potuto produrre alcun effetto utile per il ricorrente.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale. Un processo è uno strumento per risolvere una controversia reale e attuale. Se la controversia cessa di esistere perché una delle parti ha già ottenuto ciò che chiedeva, il processo perde la sua funzione.
In questo caso, l’interesse del ricorrente era eliminare la misura di sicurezza. Una volta che il Magistrato di sorveglianza l’ha revocata, questo interesse si è estinto. La Corte ha quindi correttamente rilevato che non aveva più senso esaminare la legittimità dell’ordinanza impugnata.
Un aspetto fondamentale delle motivazioni riguarda le spese processuali. La Corte ha stabilito che, poiché le ragioni dell’inammissibilità (la carenza di interesse sopravvenuta) non erano imputabili a una colpa del ricorrente, quest’ultimo non dovesse essere condannato al pagamento delle spese né al versamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende. Questa precisazione è cruciale, poiché distingue questa forma di inammissibilità da altre che derivano da errori o negligenze della parte che ricorre.
Le Conclusioni
La sentenza analizzata offre due importanti insegnamenti pratici:
1. L’interesse ad agire deve persistere per tutta la durata del processo: Se, in qualsiasi momento, l’obiettivo del ricorso viene raggiunto per altre vie, il procedimento si interrompe per carenza di interesse.
2. Le conseguenze dell’inammissibilità variano in base alla causa: L’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente non comporta sanzioni economiche, a differenza di altre forme di inammissibilità dovute a vizi formali o a palesi infondatezze del ricorso.
Questa decisione riafferma un principio di razionalità del sistema giudiziario: le aule di tribunale servono a tutelare diritti concreti, non a discutere questioni ormai superate dalla realtà dei fatti.
Cosa significa dichiarare un ricorso inammissibile per ‘sopravvenuta carenza di interesse’?
Significa che il giudice non può esaminare il merito del ricorso perché, durante il processo, il ricorrente ha già ottenuto il risultato che sperava di conseguire con la causa, rendendo la decisione del giudice priva di qualsiasi utilità pratica.
Perché la rinuncia al ricorso non è stata considerata valida in questo caso?
La rinuncia non è stata ritenuta valida come fondamento della decisione perché l’atto era stato firmato solo dal difensore e non anche dalla parte personalmente, come richiesto dalla procedura per essere formalmente efficace in determinate circostanze.
Se un ricorso è inammissibile per carenza di interesse, si devono pagare le spese processuali?
Secondo questa sentenza, no. La Corte ha stabilito che, poiché la causa di inammissibilità non è imputabile a una colpa del ricorrente, quest’ultimo non deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una sanzione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47689 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47689 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOMERINUNCIANTE) nato a SENIGALLIA il 02/03/1960
avverso l’ordinanza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno, provvedendo in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con la quale era stata richiesta l’eliminazione della libertà vigilata applicata a NOME COGNOME sentenza dello stesso Tribunale in data 16 luglio 2018, in ragione della riforma d tale decisione, con sentenza della Corte di appello di Ascoli Piceno irrevocabile 20 dicembre 2022.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore Avv. NOME COGNOME denunciando violazione dell’art. 230, primo comma, cod. pen., e vizi della motivazione.
In data 29 ottobre 2024 è pervenuto atto di rinunzia al ricorso sottoscritt dall’Avv. NOME COGNOME con cui si rappresenta che la libertà vigilata di cu si era contestata l’applicazione è stata nel frattempo revocata, come da allega provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 17 ottobre 2024.
A fronte di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile non già per rinuncia, non risultando che la stessa sia stata sottoscritta anche da COGNOME ma sopravvenuta carenza di interesse, avendo il predetto, secondo quanto prospettato e documentato, conseguito con la revoca il risultato concreto perseguito con il ricorso. Le ragioni dell’inammissibilità, non imputabili ricorrente, precludono la sua condanna al pagamento delle spese e della sanzione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 22 novembre 2024.