Inammissibilità per carenza di interesse: quando il ricorso perde la sua ragione d’essere
Nel labirinto della procedura penale, l’interesse ad agire rappresenta la bussola che guida ogni istanza e impugnazione. Ma cosa succede quando, durante il percorso, si ottiene ciò che si chiedeva, rendendo il giudizio superfluo? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15773/2025, offre una chiara illustrazione del principio di carenza di interesse, dichiarando inammissibile un ricorso che aveva ormai perso la sua funzione.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda un ex cancelliere di tribunale, condannato in appello per il reato di peculato continuato. L’accusa era di essersi appropriato indebitamente di valori bollati di cui disponeva in ragione del suo ufficio. A seguito della condanna, l’uomo era stato posto agli arresti domiciliari.
L’interessato aveva richiesto la revoca o la sostituzione di tale misura cautelare, sostenendo che le esigenze alla base della stessa fossero venute meno. In particolare, evidenziava di essere stato licenziato dall’amministrazione pubblica, perdendo così la qualifica che gli avrebbe permesso di commettere reati analoghi. Questa prima istanza era stata rigettata.
Contro tale decisione, l’ex funzionario proponeva ricorso per Cassazione, ribadendo le sue argomentazioni e sottolineando la lunga durata della misura cautelare, protrattasi per oltre due anni.
L’Evoluzione del Giudizio e la Sopravvenuta Carenza di Interesse
Il colpo di scena avviene durante lo svolgimento del giudizio di legittimità. Nelle more del procedimento, l’imputato ottiene ciò che, in sostanza, aveva chiesto: la misura degli arresti domiciliari viene sostituita con una meno gravosa, quella dell’obbligo di dimora.
Questo cambiamento sostanziale porta l’imputato a rinunciare formalmente al ricorso presentato. La sua richiesta di una misura meno afflittiva era stata, di fatto, esaudita. A questo punto, la Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare non il merito delle originarie doglianze, ma la stessa esistenza di un interesse a proseguire il giudizio. L’esito è stato una dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su un principio cardine del diritto processuale: un’impugnazione può essere esaminata solo se chi la propone ha un interesse concreto e attuale a una decisione sul punto. Nel caso di specie, l’interesse del ricorrente era ottenere un’attenuazione della misura cautelare.
Poiché tale attenuazione è stata concessa con la sostituzione degli arresti domiciliari con l’obbligo di dimora, l’obiettivo del ricorso era stato raggiunto. La pronuncia della Corte non avrebbe potuto portare a un risultato più favorevole per l’imputato. Di conseguenza, il suo interesse a una decisione è venuto meno (è ‘sopravvenuto’ un difetto di interesse).
La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile. È interessante notare anche la decisione sulle spese processuali: tenuto conto che la modifica della misura andava nel senso invocato dal ricorrente, la Corte ha stabilito di non condannarlo al pagamento delle spese, riconoscendo implicitamente che l’esito del procedimento era a lui favorevole.
Conclusioni
La sentenza analizzata chiarisce in modo efficace il funzionamento del principio di economia processuale e di interesse ad agire. Un ricorso non è un esercizio teorico, ma uno strumento per ottenere un risultato pratico. Quando questo risultato viene raggiunto per altra via, il giudizio si arresta perché una decisione sarebbe inutile. Questo caso dimostra come l’evoluzione dei fatti durante un procedimento possa influenzarne radicalmente l’esito, portando a una chiusura in rito per sopravvenuta carenza di interesse, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in un ricorso?
Significa che, durante il procedimento, si verifica un evento che soddisfa la richiesta di chi ha presentato il ricorso, rendendo di fatto inutile una decisione da parte del giudice, poiché l’obiettivo è già stato raggiunto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non semplicemente rigettato?
È stato dichiarato inammissibile perché la Corte non ha esaminato il merito delle argomentazioni. La mancanza di interesse è un presupposto processuale: venuto meno questo, il giudice non può procedere a valutare se le ragioni del ricorso fossero fondate o meno e deve fermare il giudizio.
L’imputato ha dovuto pagare le spese processuali nonostante l’inammissibilità del ricorso?
No. In questo caso specifico, la Corte ha deciso di non condannare il ricorrente al pagamento delle spese, poiché l’inammissibilità derivava da un evento a lui favorevole (la sostituzione della misura), che di fatto accoglieva le sue richieste.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15773 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15773 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2025
SESTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, pronunciando in sede di appello cautelare, confermava l’ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, cui Ł sottoposto il ricorrente nell’ambito del procedimento che lo vede condannato, in appello, per il reato di peculato continuato, commesso mediante l’appropriazione di valori bollati di cui aveva la disponibilità quale cancelliere in servizio nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord.
Nell’ordinanza impugnata si dava atto che analoga istanza era stata già rigettata e che non vi erano elementi sopravvenuti idonei a condurre ad una diversa decisione, non potendosi dare rilievo all’intervenuto licenziamento disciplinare, non avendo la difesa documentato la definitività di tale provvedimento.
Avverso tale decisione il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce il vizio di motivazione.
Evidenzia la difesa come il ricorrente sia stato licenziato con provvedimento del 17 maggio 2023, sicchŁ allo stato non vi sarebbe alcuna concreta possibilità di reiterare condotte delittuose della stessa indole di quella per cui si procede, posto che la perdita della qualifica pubblicistica e la conseguente rescissione di qualsivoglia rapporto con la pubblica amministrazione.
Prima ancora del licenziamento, al ricorrente era stata applicata la sospensione obbligatoria ex art. 4 l. 27 marzo 2001 n. 97, sicchŁ non vi sarebbe alcuna concreta possibilità di tornare in servizio
in pendenza del procedimento penale.
Infine, si evidenziava come l’imputato risulti sottoposto a misura cautelare da piø di due anni e, quindi, per un periodo superiore alla metà della pena irrogata, il che avrebbe dovuto indurre ad una rivalutazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari.
Il ricorso Ł stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nelle more del giudizio Ł sopravvenuta la rinuncia al ricorso, avendo l’imputato ottenuto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza e, tenuto conto che la modifica della misura va nel senso invocato dal ricorrente, non deve darsi luogo alla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Così deciso il 17/02/2025.
Il Presidente NOME COGNOME