Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20768 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20768 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato ad AVELLINO il 05/09/1979
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Fissato il procedimento de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 22 maggio 2024 che aveva rigettato la richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi dell’art. 1, i. n. 199 del 2018
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato poiché ritiene che lo stesso sia caratterizzato da errori di diritto e fallacia argomentativa.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3.1. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal sogget legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell’interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d’interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U. COGNOME, citata).
3.2. Nel caso in esame deve ritenersi venuto meno l’interesse da parte del ricorrente all’annullamento dell’ordinanza.
L’esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Dalla memoria depositata dal difensore emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente ha espiato, in data 17 dicembre 2024, la pena relativa, conformemente al fine pena già indicato in atti.
3.3. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, COGNOME, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, COGNOME, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, COGNOME, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 8 maggio 2025.