Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 81 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 81 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che NOME ha proposto ricorso per cassazione in data 7.3.2024 avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto l’opposizione presentata avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Padova che aveva ordinato la sua espulsione dal territorio dello Stato come misura alternativa alla pena residua della reclusione;
Rilevato che nello stesso provvedimento impugnato era precisato che il fine pena fosse fissato in una data antecedente alla odierna udienza e che dalla certificazione del D.A.P., estratta oggi dalla cancelleria, risulta che il ricorrente sia stat effettivamente scarcerato in data 15.3.2024;
Tenuto conto che l’interesse ad impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione, deve essere individuato secondo una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693);
Considerato, pertanto, che nel caso di specie si sia determinata – per effetto della avvenuta espiazione della pena detentiva – una situazione di “carenza d’interesse sopraggiunta”, la quale va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, COGNOME, sopra citata, Rv. 251694);
Ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, COGNOME, Rv. 208166).
Evidenziato, in ogni caso, che il ricorso era da considerarsi comunque manifestamente infondato, in quanto, a fronte della censura relativa alla mancata
considerazione della presentazione di una istanza di protezione internazionale, la motivazione dell’ordinanza impugnata è invece esaustiva e non superabile da questa generica doglianza, in quanto il Tribunale di Sorveglianza dà atto, non solo che non sia stata prodotta l’istanza di protezione internazionale, ma che non siano state nemmeno indicate le ragioni a sostegno della stessa (di guisa che non sarebbe stato possibile in alcun modo raccogliere le informazioni sul suo iter, che sollecitava il ricorso);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 26.9.2024