Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un ricorso può dipendere da fattori che emergono anche dopo la sua presentazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione illumina il concetto di carenza di interesse, un principio fondamentale che determina la procedibilità di un’impugnazione. Questo caso specifico, relativo a una complessa vicenda di estradizione, dimostra come un atto di correzione da parte di un giudice possa annullare le ragioni stesse di un ricorso, con importanti conseguenze anche sulle spese processuali.
I Fatti del Caso: Tra Estradizione e Correzione
La vicenda ha origine da una richiesta di estradizione avanzata dal Brasile nei confronti di una cittadina brasiliana, condannata in patria per rapina aggravata. La Corte di appello di Roma, dopo un primo annullamento con rinvio da parte della Cassazione, aveva negato la consegna della donna alle autorità brasiliane. Tuttavia, nel dispositivo della sentenza, aveva aggiunto una statuizione problematica: l’ordine che la pena fosse scontata in Italia.
Questa disposizione era illegittima, poiché l’esecuzione in Italia di una condanna straniera richiede una procedura specifica, attivata su richiesta del Ministro della Giustizia, che in questo caso non era mai avvenuta. Di conseguenza, la difesa della condannata ha presentato ricorso in Cassazione proprio per far annullare questa parte della sentenza.
Il colpo di scena è avvenuto poco dopo: la stessa Corte di appello, resasi conto dell’errore, ha emesso un’ordinanza di correzione di errore materiale, eliminando dal dispositivo della sentenza la parte contestata. A questo punto, l’oggetto del contendere, e quindi il motivo del ricorso, era di fatto scomparso.
La Sopravvenuta Carenza di Interesse
Informata della correzione, la difesa ha comunicato alla Corte di Cassazione la propria volontà di rinunciare al ricorso. La ragione era evidente: era venuto meno l’interesse ad agire. L’obiettivo dell’impugnazione – eliminare l’ordine di esecuzione della pena in Italia – era già stato raggiunto tramite l’ordinanza di correzione della Corte di appello. Proseguire con il ricorso non avrebbe portato alcun ulteriore vantaggio pratico alla ricorrente. Questo fenomeno processuale è noto come sopravvenuta carenza di interesse.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha preso atto della situazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione principale risiede proprio nel venir meno del concreto interesse a ottenere una pronuncia sul merito. Una volta che il provvedimento impugnato è stato corretto nella parte che ledeva la ricorrente, quest’ultima non aveva più alcuna ragione giuridicamente rilevante per chiedere l’intervento della Cassazione.
Un aspetto cruciale della decisione riguarda le spese processuali. La Corte ha stabilito che la ricorrente non dovesse essere condannata al pagamento delle spese né al versamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. La ragione è che la carenza di interesse non era derivata da una sua negligenza o da un suo errore, ma da un evento esterno e non a lei imputabile: l’ordinanza di correzione emessa dal giudice di merito. Citando un precedente specifico, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in questi casi, non si configura un’ipotesi di soccombenza che giustifichi una condanna economica.
Conclusioni
Questa sentenza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, riafferma che il processo non è un esercizio teorico, ma deve rispondere a un interesse concreto e attuale delle parti. Se tale interesse viene a mancare, il giudizio non può proseguire. In secondo luogo, tutela la parte che agisce legittimamente per difendere i propri diritti: se la ragione dell’impugnazione cessa per un’iniziativa del giudice che ha commesso l’errore, il ricorrente non deve subire le conseguenze economiche negative tipiche di un’inammissibilità. Si tratta di un’applicazione del principio di equità processuale che impedisce di penalizzare chi, senza colpa, si trova privato dell’oggetto della sua impugnazione.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in un ricorso?
Significa che, dopo la presentazione del ricorso, si verifica un evento che elimina completamente il vantaggio pratico che il ricorrente avrebbe potuto ottenere da una decisione favorevole. Nel caso specifico, la correzione dell’errore da parte della Corte di appello ha reso inutile il ricorso.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse non imputabile al ricorrente, si devono pagare le spese processuali?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, quando la carenza di interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente (come la correzione di un errore da parte dello stesso giudice), quest’ultimo non può essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di una sanzione, perché non si configura una vera e propria soccombenza.
Può un giudice italiano ordinare che una pena stabilita da una sentenza straniera sia scontata in Italia durante un procedimento di estradizione?
No, non direttamente. La sentenza chiarisce che l’esecuzione di una condanna straniera in Italia è una procedura autonoma (regolata dall’art. 731 c.p.p.) che può avvenire solo in presenza di una richiesta formale del Ministro della Giustizia, richiesta che nel caso di specie non era mai stata formulata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26632 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26632 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME nata a San Paolo Brasile il 3/6/1986 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma l’11 Aprile 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, che il 7 febbraio 2024 aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 ottobre 2023 con cui era stata disposta l’estradizione della condannata, ha rifiutato la consegna alla Repubblica federativa del Brasile di Praxedes COGNOME NOME in quanto colpita da un mandato di arresto internazionale emesso il 22 settembre 2020 dall’Autorità giudiziaria, in relazione ad una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di rapina aggravata, commesso il 6 settembre 2010 in Brasile, disponendo che la pena venga dalla condannata espiata in Italia.
Con successiva ordinanza del 30 aprile 2025 la Corte di appello ha disposto la cancellazione dal dispositivo della statuizione che la predetta pena venga dalla Praxedes espiata in Italia.
Avverso la sentenza suindicata ha proposto ricorso NOME deducendo violazione di legge e in particolare degli artt. 705 e 731 cod. proc. pen., 5 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Brasile e 1 comma 3 del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Brasile per l’assistenza giudiziaria in materia penale poiché la Corte di appello ha, contestualmente al rigetto della richiesta di estradizione, stabilito che la pena oggetto della richiesta fosse eseguita in Italia, in assenza di motivazione a sostegno di questa statuizione. Si tratta di una statuizione illegittima, priva di qualsivoglia base legale, poiché nei procedimenti estradizionali non vi è alcuna disposizione di legge che stabilisca che in caso di rifiuto della consegna la pena oggetto della richiesta sia eseguita in Italia.
La statuizione della Corte di appello viola inoltre l’art. 731 cod. proc. pen. in materia di riconoscimento in Italia e di sentenze di condanna straniera poiché l’esecuzione di una sentenza di condanna straniera può avvenire soltanto attraverso la procedura descritta dall’articolo 731 cod. proc. pen., e cioè in presenza di una richiesta del Ministro della Giustizia, mai formulata.
Il difensore chiede pertanto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha disposto che la pena fosse eseguita in Italia.
Con memoria trasmessa via PEC la difesa ha comunicato la volontà di rinunziare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse , in ragione dell’ordinanza di correzione emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha eliminato dal dispositivo pronunziato l’11/ 04/2025 la statuizione che la pena venga espiata in Italia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per il venir meno del concreto interesse ad impugnare.
La Corte territoriale, con ordinanza di correzione di errore materiale, ha disposto l ‘ eliminazione dell’espressione contenuta nel solo dispositivo della sentenza resa l’11/ 04/2025 che statuiva l’espiazione della pena inflitta alla ricorrente in Italia.
Non va disposta alcuna condanna della ricorrente poiché, in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv. 286244).
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Roma 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME