Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26593 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26593 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
3.Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla efficacia retroattiva della revoca della detenzione domiciliare.
4.Con successiva memoria la difesa, munita di procura speciale, ha rinunciato al ricorso, essendo venuto meno l’interesse all’impugnazione, atteso che COGNOME Ł stato scarcerato per espiazione della pena in data 4 maggio 2025, in forza di provvedimento emesso dal P.M. in data 29 aprile 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’esame del ricorso nel merito Ł precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, che ne determina l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.
Va in proposito rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto
– Relatore –
Sent. n. sez. 2322/2025
legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell’interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
A tale riguardo, Ł stata elaborata la categoria della «carenza d’interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo Ł stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perchØ la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251694).
Nel caso in esame, risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente,che NOME COGNOME finito, il 4 maggio 2025, di espiare la pena in relazione alla quale era detenuto, sicchØ, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell’impugnazione, ciò che ne determina l’inammissibilità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quella della rinuncia all’impugnazione eventualmente concorrente, in quanto piø favorevole non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806 – 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacchØ il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nØ di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, COGNOME, Rv. 252910).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così Ł deciso, 04/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME