Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31123 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31123 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore NOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/04/2025, il Tribunale di Brescia, pronunciandosi sull’appello che era stato proposto da NOME COGNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 310 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza del 04/04/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Brescia aveva rigettato la richiesta RAGIONE_SOCIALEo stesso COGNOME di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere – che gli era stata applicata con ordinanza del 19/12/2024 RAGIONE_SOCIALEo stesso G.i.p. del Tribunale di Brescia per essere egli gravemente indiziato di due rapine aggravate in concorso e per il pericolo che commettesse delitti RAGIONE_SOCIALEa stessa specie – con la misura degli arresti domiciliari.
Avverso tale ordinanza del 29/04/2025 del Tribunale di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta: a) in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «mancata individuazione […] degli elementi di novità rappresentati: 1) dalla dichiarazione di disponibilità, da parte dei genitori RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, ad accogliere il predetto figlio in regime di arresti domiciliari presso propria abitazione; 2) dalle modalità e dal luogo di esecuzione degli arresti: in un’abitazione ubicata in un paesino RAGIONE_SOCIALEa Sardegna, Villamassargia (SU), in località oggettivamente distantissima dal /ocus commissi delicti (Brescia), che è il medesimo in cui dimora il resto [sic] sodalizio criminale, e con l’ausilio del braccialetto elettronico», con «conseguente difetto di motivazione L.] consistito nella mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali gli arresti domiciliari (eventualmente anche con l’ausilio del braccialetto elettronico), non fossero – oltre che elementi di novità – idonei a salvaguardare la contestata esigenza cautelare del pericolo di recidiva»; b) la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Dopo avere trascritto sia l’ordinanza del 04/04/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Brescia aveva rigettato la sua richiesta di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, sia un ampio stralcio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, l’COGNOME contesta anzitutto l’affermazione del Tribunale di Brescia secondo cui la sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare in essere «presuppone, pur sempre, l’attenuazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze special-preventive» (pag. 3, secondo capoverso, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), atteso che sarebbero «numerosi, nella realtà giudiziaria quotidiana, i casi a dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di una necessaria correlazione tra concessione di un misura più o meno afflittiva e l’aggravamento/affievolimento RAGIONE_SOCIALE‘esigenza cautelare».
Ciò premesso, il ricorrente deduce che al Tribunale di Brescia (come già al G.i.p. RAGIONE_SOCIALEo stesso Tribunale che si era pronunciato sulla richiesta di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura) sarebbero «sfuggiti due elementi di novità», ulteriori rispetto al decorso tempo di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura, costituiti: 1) dalla disponibilità dei genitori a ospitarlo agli arresti domiciliari presso la loro abitazione, possibilità ch sarebbe stata «inesistente in occasione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura in atto e quindi nuova»; 2) «dalle modalità e dal luogo di esecuzione degli arresti: in un’abitazione ubicata in un paesino RAGIONE_SOCIALEa Sardegna, Villamassargia (SU), in località oggettivamente distantissima dal /ocus commissi delicti (Brescia), che è, oltretutto, lo stesso in cui dimora il resto [sic] sodalizio criminale, e con l’ausilio del braccialetto elettronico».
Dopo avere evidenziato che l’ordinanza “genetica” aveva argomentato che la custodia cautelare in carcere si doveva ritenere «l’unica cautela allo stato idonea a recidere i legami criminali esistenti tra gli indagati», l’COGNOME argomenta che, «a maggior ragione, gli arresti domiciliari (eventualmente anche con l’ausilio del
braccialetto elettronico), da eseguirsi, in convivenza coi genitori, a Villarnassargia (PU), paesino RAGIONE_SOCIALEa Sardegna di soli 3.285 abitanti, che dista 53,4 km dal capoluogo di Cagliari – geograficamente ed oggettivamente distantissimo dal /ocus commissi delicti (Brescia), che è il medesimo in cui dimora il restante sodalizio criminale – devono oggettivamente considerarsi non solo elementi di novità – in aggiunta alla dichiarazione di ospitalità dei genitori RAGIONE_SOCIALE‘istante, al mezzo di controllo del braccialetto elettronico e al decorso del tempo – ma, in più, modalità idonea a mantenere intatta la prefissata recisione del legame criminale sussistente tra gli indagati posta dal G.I.P. a sostegno RAGIONE_SOCIALEa misura custodiate più afflittiva».
La mancata considerazione degli indicati elementi di asserita novità, in aggiunta a quello del «decorso del tempo», integrerebbe un «difetto di motivazione» RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata in punto di idoneità o no degli invocati arresti domiciliari a soddisfare l’esigenza cautelare, posta a base RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza “genetica”, di «recidere i legami criminali esistenti tra gli indagati».
Il ricorrente richiama infine il disposto del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 275 cod. proc. pen., in base al quale la custodia cautelare in carcere potrebbe essere disposta solo quando le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte da nessuna meno afflittiva forma di limitazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente formula: «Osservazioni sul decorso del tempo e sulla violazione dei principi di attualità e concretezza, sanciti dall’art 274 comma 1 lett. c) c.p.p.».
Dopo avere dato atto RAGIONE_SOCIALEa mancata presentazione di una richiesta di riesame contro l’ordinanza “genetica”, l’RAGIONE_SOCIALE rappresenta che sarebbe comunque pacifico che egli, nel periodo di circa sei mesi compreso tra i giorni 10-11/07/2024 in cui sarebbero state commesse le due rapine e il giorno 09/01/2025 in cui fu eseguita la misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, non si era «reso artefice di ulteriori episodi di rapina (o reati in generale), ed abbia per l’effetto dimostrat che il pericolo di recidiva – alla data del 09 gennaio 2025 – non fosse né più attuale né concreto».
Ciò renderebbe «ipotizzabile» che, se fosse stata presentata richiesta di riesame, egli «avrebbe avuto buone possibilità di essere scarcerato alla luce del fatto che se non era attuale e concreto il pericolo di recidiva immediatamente dopo la commissione RAGIONE_SOCIALEe contestate rapine (dall’Il luglio 2024 in poi) – tanto che il P.M. non chiese l’applicazione di alcuna misura cautelare personale – a maggior ragione non poteva essere attuale e concreto a distanza di 6 mesi. In estrema sintesi, il pericolo di recidiva che ha dato origine alla custodia cautelare in atto, è manifestato, improvviso, imperterrito ed ingiustificato, per la prima volta, il 09.01.2025, nonostante i fatti in contestazione risalissero al 10 el’ll luglio 2024».
Ciò detto, si lamenta che il Tribunale di Brescia, «rifugiandosi dietro lo scudo del giudicato cautelare», avrebbe «esclusivamente valutato il solo comportamento tenuto dall’RAGIONE_SOCIALE dopo l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere e non anche i pregressi 6 mesi in cui l’istante, in stato di assoluta libertà, non rendendosi autore di ulteriori crimini, ha dato prova di assoluto autocontrollo, ergo RAGIONE_SOCIALE‘assenza del pericolo di recidiva».
Secondo il ricorrente, tale fatto costituirebbe «un dato oggettivo che deve essere sempre computato, unitamente al tempo trascorso in custodia cautelare in carcere, a prescindere dalla formazione del giudicato cautelare sulle argomentazioni sottese all’ordinanza genetica». Un dato che «i Giudici RAGIONE_SOCIALEa cautela – in sede di valutazione del rapporto decorso del tempo/comportamento RAGIONE_SOCIALE‘indagato – avrebbero dovuto tenere in debito conto – a prescindere dalla sussistenza di un giudicato cautelare sulle argomentazioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza genetica» e che costituirebbe l’«effettiva riprova RAGIONE_SOCIALEa insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘attualità e concretezza del pericolo di recidiva – ex art. 274 comma 1 lett. C c.p.p. – posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa misura in atto».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha infatti comunicato che, dal 25/06/2025, il ricorrente NOME COGNOME è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Villamassarda (SU), ciò che costituiva l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa sua originaria richiesta al G.i.p. del Tribunale di Brescia.
Da ciò l’inammissibilità del ricorso.
Deve infatti essere considerato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare contro l’ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari allorquando il soggetto sia stato – come nella specie, secondo quanto risulta dalla menzionata comunicazione del DAP – scarcerato per il reato cui la suddetta richiesta si riferisce e sottoposto agli arresti domiciliari, come era stato da lui richiesto.
Poiché il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione, alla declaratoria di inammissibilità non devono seguire né la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali né la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 09/07/2025.