Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6212 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 6212  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli art. 610, comma 5, e 611, commi 1 bis e seguenti, cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Venezia ha rigettato l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova di data 17 giugno 2024 con cui era stata imposta all’indagato la custodia cautelare in carcere in relazione a ipotesi delittuose di associazione per delinquere, truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio.
Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato deduce violazione di legge (art. 606 lett. c, cod. proc. pen.) in relazione all’art. 3 comma 9, 292 comma 2, lett. c, e 274, comma 5, cod. proc. pen..
Con l’unico motivo, si lamenta la carenza motivazionale in ordine alla eccezionalità delle esigenze cautelari nei confronti dell’indagato ultrasettantenne -come il COGNOME, appunto- quale requisito per l’applicazione della custodia cautelare in carcere, e si lamenta, ancor prima, che il Tribunale non abbia dichiarato la nullità dell’ordinanza genetica per tale ragione, procedendo piuttosto all’integrazione del provvedimento carente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, nelle more dell’udienza, è pervenuta comunicazione da parte dei Carabinieri della Stazione di Selvazzano Dentro da cui risulta che l’indagato è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari per effetto dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Padova del 16 dicembre 2024.
Con ciò si deve assumere che l’imputato abbia ‘raggiunto lo scopo’ perseguito dal ricorso odiernamente trattato che, senza contestare il quadro indiziario, si incentrava piuttosto sulla insussistenza nell’ordinanza genetica, di una specifica analisi delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, richieste per la applicazione della misura massima all’over 70 (art. 275, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen.) e sulle conseguenze che se ne sarebbero dovute trarre (nullità dell’atto e non integrabilità ad opera del provvedimento tribunalizio).
Ciò premesso, il sopravvenuto mutamento in melius della situazione restrittiva dell’imputato, comporta la sopravvenuta carenza di interesse, per le ragioni di seguito illustrate.
Deve, invero, rilevarsi, che nel sistema processuale penale la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti ma va, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finali perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e di conseguire una utilità, ossia una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693). Il requisito dell’interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva
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incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, COGNOME, Rv. 208165). A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della “carenza d’interesse sopraggiunta”, individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv. 251694).
Per contro, si è evidenziato che non venga meno l’interesse all’impugnazione, nonostante la modifica della misura, qualora permanga un interesse al ricorso, come quando l’indagato intenda ottenere una pronuncia sulla eventuale insussistenza degli indizi (tra le altre, Sez. 1, n. 30337 del 14/06/2013, dep. 15/07/2013, COGNOME, Rv. 256345; Sez. 2, n. 23060 del 15/05/2007, dep. 13/06/2007, COGNOME, Rv. 236785), circostanza che, come si diceva in premessa, non ricorre nel caso concreto, avendo COGNOME, con il ricorso in questione, abbandonato ogni contestazione in ordine agli indizi della commissione dei reati ascrittigli, concentrandosi esclusivamente sulla mancanza di quel ‘di più’ di motivazione che avrebbe potuto giustificare la misura massima, questione rimossa dalla sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza aggravio di spese attesa la natura sopravvenuta della carenza del requisito (cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274736 – 01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249916 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consig ‘ere relat re COGNOME Presidente