Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7715 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7715 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 23/02/1997
avverso l’ordinanza del 31/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME volto ad ottenere la revoca dell’esecutività del decreto penale di condanna n. 477/2024 emessa dal GIP del Tribunale di Torino il 31/05/2024, o, in subordine, di remissione in termini per la proposizione di nuova opposizione al decreto penale, presentata il 16/07/2024.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che denuncia, con un unico motivo, l’erronea applicazione dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., a seguito del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.; secondo il ricorrente l’impianto normativo attuale implica la previsione di una sospensione del termine per la proposizione dell’opposizione al decreto penale di condanna, in pendenza della decisione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con successiva memoria il difensore di COGNOME ha dichiarato di rinunciare al ricorso in quanto, a seguito dell’annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione (sez. 4, del 17/10/2024) dell’ordinanza di declaratoria di inammissibilità dell’istanza presentata dal ricorrente di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9-bis, della pena irrogata con il decreto penale oggetto del presente procedimento, il GIP di Torino, all’esito dell’udienza all’uopo fissata, emetteva ordinanza ex art. 168 bis cod.pen. e 464 bis cod.proc.pen. con la quale, ritenendo potesse essere “formulata una prognosi positiva circa l’ammissione dell’imputato alla messa alla prova” chiedeva all’UEPE la formulazione di un programma di trattamento ai sensi dell’art. 464 bis c. 4 c.p.p. rinviando l’udienza al 26.02.2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Al riguardo occorre rilevare che, come rilevato dal ricorrente in sede di memoria difensiva, a seguito dell’annullamento senza rinvio da parte della Corte di
Cassazione (sez. 4, del 17/10/2024) dell’ordinanza di declaratoria di inammissibilità dell’istanza presentata dal ricorrente di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui al d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9-bis, della pena irrogata con il decreto penale oggetto del presente procedimento, e della conseguente emissione da parte del GIP di Torino di ordinanza ex art. 168 bis cod. pen. e 464 bis cod. proc. pen, è venuto meno l’interesse al ricorso, avendo la parte già conseguito il risultato che intendeva ottenere da questa Corte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quella della rinuncia all’impugnazione eventualmente concorrente, in quanto più favorevole non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806 – 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816 – 01).
Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza ulteriori statuizioni.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso il 18/12/2024