Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48337 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48337 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Soveria Mannelli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12/04/2023, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del 18/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato dei reati rapina in concorso e di lesioni personali in concorso ai danni di COGNOME NOME, aggravati dall’avere commesso i fatti con armi.
Avverso l’indicata ordinanza del 12/04/2023 del Tribunale di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME
NOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce l’erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 110 cod. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del suo concorso nei reati di rapina aggravata e di lesioni personali aggravate ai danni di COGNOME NOME.
Il ricorrente denuncia, anzitutto, il travisamento della prova nel quale sarebbe incorso il Tribunale di Catanzaro con l’affermare che l’amico della persona offesa NOME COGNOME (o COGNOME; l’ordinanza impugnata utilizza entrambi tali cognomi), che aveva assistito ai fatti, aveva fornito «una descrizione pienamente corrispondente alle fattezze fisiche e all’abbigliamento del COGNOME» – che, secondo quanto risultava dalla comunicazione di notizia di reato, indossava una felpa con cappuccio nero e occhiali da sole – atteso che il COGNOME (o COGNOME), nel descrivere uno degli aggressori del NOME, non aveva parlato di una felpa con cappuccio ma solo di un cappuccio e aveva riferito che lo stesso aggressore indossava degli occhiali da vista con una montatura scura e non degli occhiali da sole.
In secondo luogo, il ricorrente «contesta il riconoscimento del COGNOME quale soggetto che durante la fuga portava in mano la sacca multicolore della persona offesa» – errore che «risale alla richiesta di applicazione di misura cautelare» atteso che la comunicazione di notizia di reato indicava il COGNOME come «uomo 4» e che gli acquisiti fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza di due esercizi commerciali mostravano come il soggetto che durante la fuga aveva in mano la sacca della persona offesa era quello che la stessa comunicazione di notizia di reato indicava come «uomo 2», con la conseguenza che risulterebbe «apodittico» affermare la responsabilità del COGNOME sull’assunto che egli avesse avuto il ruolo di portare con sé, durante la fuga, la refurtiva.
In terzo luogo, il ricorrente deduce il carattere «completamente carente» dell’ordinanza impugnata, con «travisamento del fatto storico rappresentato dalle dichiarazioni travisate della persona offesa», con riguardo al suo ritenuto contributo concorsuale ai due reati, atteso che «a mera presenza del COGNOME (come di tante altre persone) nei pressi dei luoghi ove veniva commesso il reato non costituiva alcuna forma di concorso, ma tutt’al più di adesione morale ad una condotta esclusivamente altrui».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Lamezia Terme ha comunicato, con riguardo alla posizione cautelare del ricorrente nel procedimento in questione, che: a) con provvedimento del 15/05/2023, il Tribunale di Lamezia
Terme sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Lamezia Terme e dell’obbligo di presentazione quotidiana al Commissariato di Lamezia Terme; b) con provvedimento del 18/07/2023, il Tribunale di Lamezia Terme revocava la misura cautelare dell’obbligo di dimora; c) con provvedimento del 25/08/2023, il Tribunale di Lamezia Terme revocava anche la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Lamezia Terme allegava alla propria comunicazione i menzionati provvedimenti del Tribunale di Lamezia Terme.
Ciò rilevato, si deve osservare che, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione si deve ritenere permanere solo se la parte intenda servirsi dell’eventuale pronuncia a sé favorevole ai fini della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione e a condizione che la stessa parte abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione è un atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567-01).
Infatti, come è stato affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01, «l’interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima. Considerato poi che la domanda di riparazione – come si evince dal coordinato disposto dell’art. 315 c.p.p., comma 3 e dell’art. 645 c.p.p., comma 1 – è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l’intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà».
Pertanto, considerato che, dal ricorso del COGNOME, non risulta la manifestazione di un simile interesse a coltivare l’impugnazione ai fini del riconoscimento di una riparazione per l’ingiusta detenzione, poiché viene in rilievo una misura cautelare non più attuale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Atteso che tale inammissibilità è correlata a una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, non potendosi, perciò, configurare una soccombenza di questi, la stessa inammissibilità non comporta la condanna al pagamento né delle
spese del procedimento né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, COGNOME, Rv. 249916-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 31/10/2023.