Carenza di Interesse Sopraggiunta: Quando un Ricorso Diventa Inutile
Nel complesso mondo della procedura penale, non tutte le impugnazioni giungono a una decisione nel merito. Esistono meccanismi che possono arrestare il processo prima ancora che si discuta il cuore della questione. Uno di questi è la carenza di interesse sopraggiunta, un principio fondamentale che la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito, dichiarando inammissibile un ricorso che aveva perso la sua ragione d’essere. Questo caso offre uno spaccato chiaro di come un evento successivo alla proposizione di un ricorso possa renderlo del tutto superfluo.
I Fatti del Caso: Un Ricorso per Abnormità Procedurale
Tutto ha origine da un procedimento penale per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di una città, investito del caso, si dichiara incompetente per territorio e ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di un’altra città, ritenuto territorialmente competente.
Ritenendo questo provvedimento “abnorme” sotto il profilo procedurale, il Procuratore della Repubblica competente propone ricorso in Cassazione. L’obiettivo del ricorso era far correggere un errore che, secondo l’accusa, avrebbe potuto viziare il corretto svolgimento del processo.
L’Evento Decisivo e la Carenza di Interesse Sopraggiunta
Qui si inserisce l’elemento che cambia le carte in tavola. Successivamente alla presentazione del ricorso, lo stesso Tribunale che aveva emesso la sentenza impugnata si avvede di un errore e dispone una “correzione di errore materiale”.
In pratica, il dispositivo della sentenza viene modificato: la trasmissione degli atti non è più indirizzata al “pubblico ministero”, ma direttamente al “Tribunale in composizione collegiale”. Questa modifica, apparentemente minima, ha un’importanza procedurale cruciale e, di fatto, risolve la questione sollevata dal ricorrente. A questo punto, l’interesse del Procuratore a ottenere una pronuncia dalla Cassazione svanisce.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, presa visione della correzione intervenuta, non può fare altro che constatare la carenza di interesse sopraggiunta. Il ricorso, pur legittimamente proposto in origine, è diventato privo di scopo.
Le Motivazioni
La Corte fonda la sua decisione su un principio consolidato, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite. L’interesse a impugnare deve essere non solo originario, ma anche attuale e concreto al momento della decisione. Se, nel tempo che intercorre tra la presentazione del ricorso e la sua discussione, interviene una situazione di fatto o di diritto che soddisfa la pretesa del ricorrente o rende inutile la pronuncia del giudice, l’impugnazione perde la sua ragion d’essere. Nel caso specifico, la finalità perseguita dal Procuratore con il ricorso (ottenere una corretta trasmissione degli atti) è stata raggiunta attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale. Pertanto, il punto controverso è stato superato e non vi è più nulla su cui la Corte debba pronunciarsi.
Le Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia l’importanza del principio di economia processuale. La legge fornisce strumenti, come la correzione dell’errore materiale, proprio per evitare che le Corti superiori vengano gravate da questioni che possono essere risolte a un livello inferiore. Per gli operatori del diritto, insegna che l’interesse ad agire è un requisito dinamico, la cui persistenza va valutata fino al momento della decisione finale. Un ricorso può diventare inammissibile non per un vizio originario, ma semplicemente perché i fatti hanno reso la sua prosecuzione superflua.
Cosa si intende per ‘carenza di interesse sopraggiunta’ in un ricorso?
Significa che, dopo la presentazione del ricorso, si è verificato un evento che ha eliminato la ragione o lo scopo per cui l’impugnazione era stata inizialmente proposta, rendendola di fatto inutile.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il Tribunale che aveva emesso la sentenza impugnata ha corretto autonomamente un errore materiale nel proprio provvedimento. Questa correzione ha risolto il problema procedurale che era alla base del ricorso, facendo così perdere al ricorrente l’interesse a ottenere una decisione dalla Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza pratica di una dichiarazione di inammissibilità per questo motivo?
La conseguenza è che la Corte non esamina il merito del ricorso. Il procedimento di impugnazione si chiude con una pronuncia processuale, poiché lo scopo che il ricorrente voleva raggiungere è già stato ottenuto per altra via (in questo caso, tramite la correzione dell’errore).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46662 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 46662 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
su ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di:
NOME COGNOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA; NOME COGNOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA; NOME COGNOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA; NOME COGNOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 del Tribunale di Catania;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ok,
OSSERVA
Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso in Cassazione, deducendo l’abnormità della sentenza con cui il Tribunale di Catania – nell’ambito del procedimento nei confronti degli imputati indicati in epigrafe, per i reati di cui agli artt. 74, commi I e 2, e 73 d.P. 09/10/1990, n. 309, commessi entrambi, secondo la prospettazione accusatoria, in Siracusa – dichiarava la propria incompetenza per territorio e trasmetteva gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa.
Rilevato che, successivamente alla presentazione del ricorso, con ordinanza del 07/03/2023, il Tribunale di Catania ha disposto una correzione dell’errore materiale precisando che, nel dispositivo della sentenza impugnata, le parole «ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Siracusa» debbono leggersi come «ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa in composizione collegiale».
Rilevato, che, secondo l’insegnamento di legittimità, vi è “carenza d’interesse sopraggiunta” nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso e che alla sopravvenuta carenza di interesse fa, dunque, seguito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251694).
Ritenuto che l’interesse del ricorrente è venuto meno per effetto della suddetta correzione di errore materiale e che il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con procedura de plano;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 19/09/2023