Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46134 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46134 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la ordinanza n. 151/23 in data 27/04/2023 del Tribunale di Catania, quinta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, connma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del di. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 27/04/2023, il Tribunale di Catania rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania del 03/01/2023 con la quale era stata respinta l’istanza di revoca della misura cautelare in atto.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale ha infondatamente assunto che l’istanza, per la quale era stato proposto appello, costituisse una mera reiterazione di precedente richiesta rigettata. Ciò non corrisponde al vero: mentre la precedente istanza prevedeva una documentazione riguardante la disponibilità del datore di lavoro e un lavoro temporaneo, con la successiva (oggi reietta) il COGNOME comprovava l’intervenuta stabilità del predetto rapporto lavorativo. Anche la ritenuta irrilevanza del tempo trascorso costituiva valutazione errata, dovendosi sempre valutare l’attualità della misura. Infine, in relazione agli elementi nuovi, inopinatamente non valutati, il ricorrente aveva evidenziato: la stabilizzazione del rapporto di lavoro, la reiterazione della nuova offerta risarcitoria alla persona offesa, l’avvenuta confessione, l’assenza di ogni pericolo di fuga e l’impossibilità di reiterazione della condotta.
In data 03/10/2023, è pervenuta via pec dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma AVV_NOTAIO.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, risulta dagli atti come la misura sia stata revocata con provvedimento in data 04/07/2023.
Alla pronuncia non consegue a carico del ricorrente né la condanna alle spese né al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende, in assenza di soccombenza (cfr., Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166).
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Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 04/10/2023.