Carenza di Interesse: Quando un Ricorso Diventa Inutile?
Il principio della carenza di interesse rappresenta un cardine del nostro sistema processuale. Un’azione legale, per essere ammissibile, deve mirare a un risultato utile e concreto per chi la propone. Ma cosa accade se, durante il corso del giudizio, un evento esterno rende la decisione del giudice del tutto irrilevante? La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 44597/2023, offre un chiaro esempio di questa dinamica, dichiarando inammissibile un ricorso proprio per una sopravvenuta carenza di interesse nel contesto di un mandato di arresto europeo.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Consegna e l’Impugnazione
Il caso ha origine da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie austriache nei confronti di un cittadino rumeno, accusato di partecipazione ad associazione per delinquere e tratta di persone. In esecuzione di tale mandato, la Corte di Appello di Bologna aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere in attesa della consegna.
L’interessato, tramite il suo difensore, aveva presentato ricorso in Cassazione contro tale misura, lamentando diversi vizi, tra cui l’insufficiente indicazione dei gravi indizi di colpevolezza, la mancata traduzione di atti fondamentali e l’assenza di un pericolo di reiterazione del reato. L’obiettivo del ricorso era chiaro: ottenere la revoca o la sostituzione della misura detentiva.
La Sopravvenuta Carenza di Interesse: L’Evento Decisivo
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto determinante. La procedura di consegna si è conclusa e l’imputato è stato effettivamente trasferito alle autorità austriache. Questa circostanza, comunicata formalmente alla Corte, ha modificato radicalmente il quadro processuale. L’ordinanza di custodia cautelare italiana, oggetto dell’impugnazione, aveva esaurito i suoi effetti. Di conseguenza, una eventuale decisione di annullamento da parte della Cassazione non avrebbe potuto produrre alcun effetto pratico sulla libertà personale del ricorrente, ormai sotto la giurisdizione di un altro Stato.
La Decisione della Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha preso atto di questa evoluzione e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno spiegato che l’interesse ad agire, e quindi a impugnare, deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma per tutta la durata del processo. Nel momento in cui l’interesse viene meno per un evento sopravvenuto, il giudizio non può proseguire.
La motivazione della Corte si fonda sul principio di economia processuale e sulla necessità che la giustizia si occupi di questioni concrete e non di mere dispute accademiche. Poiché la misura cautelare italiana non era più in atto, il ricorrente non aveva più alcun interesse giuridicamente rilevante a ottenerne la revoca. È importante notare che, essendo la carenza di interesse derivata da una causa non imputabile al ricorrente (l’esecuzione della consegna disposta dall’autorità giudiziaria), la Corte non ha pronunciato condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzioni pecuniarie, in linea con consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: un processo serve a risolvere controversie reali e attuali. Quando un fatto nuovo svuota di contenuto la pretesa dell’attore o del ricorrente, l’azione giudiziaria perde la sua ragion d’essere. Nel caso specifico, la consegna del soggetto allo Stato richiedente ha reso l’impugnazione contro la custodia cautelare un esercizio puramente teorico, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione evidenzia come l’efficacia delle procedure di cooperazione giudiziaria europea possa incidere direttamente sulla pendenza dei procedimenti interni, rendendoli di fatto superati dagli eventi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, prima della decisione della Corte, il ricorrente è stato consegnato alle autorità austriache in esecuzione del mandato di arresto europeo. Questo evento ha fatto cessare la misura cautelare italiana, rendendo inutile una pronuncia sul ricorso.
Cosa si intende per ‘sopravvenuta carenza di interesse’?
Significa che, a causa di un evento accaduto dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente non ha più alcun vantaggio concreto e attuale da ottenere da una decisione favorevole, poiché la situazione che voleva modificare non esiste più.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali?
No. La Corte ha stabilito che, poiché la carenza di interesse è derivata da una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente (la consegna allo Stato estero), non doveva essere pronunciata condanna al pagamento delle spese né di alcuna sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44597 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44597 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa 1’8 settembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME ha presentato richiesta di riesame dinanzi al Tribunale di Bologna avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito della procedura passiva di consegna del ricorrente all’Autorità Giudiziaria
austriaca in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere e tratta di persone.
Nell’invocare la revoca o la sostituzione della misura custodiale, deduce i seguenti vizi: a) l’omessa o insufficiente indicazione nel mandato di arresto europeo dei gravi indizi di colpevolezza; b) l’omessa traduzione dell’ordinanza restrittiva post a base di detto mandato; c) la possibilità di contenere il ricorrente con misura meno afflittiva; d) l’insussistenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato.
Con nota del 7 ottobre 2023 i Carabinieri di Castiglione del Lago hanno comunicato che il precedente 4 ottobre il ricorrente è stato consegnato alle Autorità austriache in esecuzione della sentenza n. 10080/2023 emessa il 21 settembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna.
Alla luce di tale circostanza sopravvenuta, ritiene il Collegio che, essendo venuto meno l’interesse ad impugnare del ricorrente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Trattandosi di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, COGNOME, Rv. 252910).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Presidente