Carenza di Interesse: quando un ricorso in Cassazione diventa inutile
L’istituto della carenza di interesse rappresenta un principio cardine del nostro ordinamento processuale. Un’azione legale, per essere ammissibile, deve rispondere a un interesse concreto e attuale della parte che la propone. La sentenza n. 44577/2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di applicazione di questo principio in ambito penale, in un contesto reso complesso da un intricato susseguirsi di misure cautelari.
I Fatti del Caso: un intreccio di misure cautelari
La vicenda processuale ha origine con l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 270-bis c.p. Successivamente, il Pubblico Ministero chiedeva e otteneva dal Tribunale del riesame l’estensione della misura anche per un’ulteriore ipotesi di reato (art. 604-bis-ter c.p.).
Questa decisione veniva però annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, emetteva un nuovo provvedimento di contenuto analogo. Nel frattempo, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari (GIP), a causa della scadenza dei termini di carcerazione preventiva, aveva sostituito la custodia in carcere con la misura meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
La difesa dell’indagato, a seguito di un ulteriore sviluppo processuale che aveva portato la Cassazione a disporre nuovamente la custodia in carcere, eccepiva l’inefficacia di tale misura, ottenendo dal GIP un’ordinanza di scarcerazione. È avverso un’ordinanza del Tribunale del riesame, intervenuta in questo complesso scenario, che la difesa proponeva il ricorso che ha dato origine alla sentenza in commento.
Il Principio della carenza di interesse nel ricorso
Il fulcro della decisione della Suprema Corte non risiede nel merito delle complesse vicende cautelari, ma in una questione preliminare e assorbente: la carenza di interesse del ricorrente. Al momento della discussione del ricorso, infatti, come documentato dalla difesa e accertato dalla stessa Corte, l’indagato non era più soggetto ad alcuna misura cautelare.
Questo fatto fondamentale ha reso il ricorso, di fatto, inutile. Qualsiasi decisione nel merito non avrebbe potuto produrre alcun effetto pratico sulla condizione di libertà dell’indagato, che era già stata pienamente ripristinata. L’interesse ad agire, ovvero la necessità di ottenere una pronuncia del giudice per tutelare un proprio diritto, era venuto meno.
La questione delle spese processuali
Una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Tuttavia, in questo caso la Corte ha derogato a tale regola. Citando un proprio precedente (Sentenza n. 10720/2022), ha stabilito che quando la carenza di interesse sopravviene per una causa non imputabile al ricorrente, quest’ultimo non deve essere condannato al pagamento delle spese.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su una constatazione fattuale e giuridica inoppugnabile. La documentazione prodotta, inclusa un’attestazione dell’Arma dei Carabinieri, confermava che ogni misura restrittiva a carico del ricorrente era cessata. Di conseguenza, è venuto a mancare il presupposto stesso dell’impugnazione: l’esistenza di un provvedimento pregiudizievole su cui la Corte fosse chiamata a pronunciarsi per modificare la status libertatis del soggetto.
La motivazione della Corte è lineare: se l’obiettivo del ricorso è rimuovere una misura cautelare e tale misura non esiste più, il ricorso perde la sua ragion d’essere. La decisione di non addebitare le spese si fonda sul principio di equità, riconoscendo che l’evoluzione processuale che ha portato alla cessazione della misura (e quindi all’inammissibilità) non è dipesa da un’azione o da una negligenza del ricorrente, ma dalla dinamica stessa del procedimento.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale: il processo non è un’arena per dibattiti accademici, ma uno strumento per risolvere controversie concrete. Quando la controversia cessa di esistere, anche il processo deve arrestarsi. L’applicazione del principio di carenza di interesse evita un inutile dispendio di attività giurisdizionale. Inoltre, la pronuncia offre un importante spunto di riflessione sulla gestione delle spese processuali, ancorandole a un criterio di responsabilità e causalità: chi subisce un’evoluzione processuale favorevole, non deve essere penalizzato economicamente se il suo ricorso, originariamente fondato, diventa superfluo per eventi a lui non imputabili.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non ha più un vantaggio concreto e attuale da ottenere dalla decisione, perché la situazione che il ricorso mirava a modificare è già cessata. Nel caso specifico, la misura cautelare impugnata non era più in vigore.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
Non necessariamente. La Corte di Cassazione, richiamando un suo precedente, ha stabilito che se la causa della carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, quest’ultimo non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Qual era la situazione dell’indagato al momento della decisione della Corte?
Dalla documentazione acquisita, inclusa un’attestazione dei Carabinieri, risultava che l’indagato non era più sottoposto ad alcuna misura cautelare. Era stato scarcerato e tutte le misure restrittive nei suoi confronti erano terminate.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44577 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44577 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/04/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 7 aprile 2023, il Tribunale del riesame d Roma rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOMENOME per i di cui all’art. 270-bis cod. pen., avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto la sostituzi della misura cautelare della custodia cautelare in carcere con quella dell’ob di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di NOME osservando: che nei confronti di NOME era stata disposta l’applicazione misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del 14 dicembre 202 per il reato di cui all’art. 270-bis cod. pen; che avverso il suddetto provvedimento il pubblico ministero aveva chiesto l’estensione della misu cautelare della detenzione in carcere anche per il reato di cui all’art. 604-bis-ter cod. pen.; che con ordinanza del 21 Febbraio 2022, in accoglimento dell richiesta del Pubblico Ministero, il Tribunale disponeva l’applicazione della mi anche con riferimento all’art. 604-bis cod. pen. (capo A di imputazione); l’ordinanza era stata annullata da questa Corte con rinvio; che il Tribunal riesame con ordinanza del 21 dicembre 2022 emetteva un nuovo provvedimento di contenuto analogo al precedente, estendendo la misura cautelare in carc anche in relazione al capo A) di imputazione; che in precedenza il giudice per indagini preliminari del Tribunale di Roma, stante la scadenza del termine carcerazione preventiva fissata per il 23 dicembre 2022, sostituiva detta mis con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; che a segu nuovo ricorso presentato avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame del dicembre 2022 questa Corte dichiarava l’inammissibilità di quest’ultimo ricors disponeva l’immediata applicazione di misura cautelare della custodia cautela in carcere con conseguente revoca dell’obbligo di firma; che il difensore eccep l’inefficacia della seconda misura cautelare della custodia in carcere avanza contestualmente l’emissione di un’ordinanza di scarcerazione, richiesta veniva accolta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma i Marzo 2023; che a tale ordinanza faceva seguito il 19 Aprile il provvedimento d riesame che si impugnava. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tutto ciò premesso il difensore lamenta l’erronea applicazione dell’at. 297 proc. pen. osservando che si erano susseguite molteplici ordinanze accoglimento e rigetto per giungere in conclusione ad estendere anche al capo dell’imputazione la misura cautelare applicata ab origine all’NOME; tale discrasia temporale aveva comportato la sovrapposizione di disposizion restrittive in regime cautelare sconfinando nella errata applicazione dell’ar cod. proc. pen.: l’ordinanza del 21 dicembre 2022 che estendeva la misura del
custodia cautelare in carcere già applicata per il capo di imputazione anch relazione al capo a) revocava quella in contestazione oggi di obblig presentazione alla polizia giudiziaria disposta con precedente ordina dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari provvedimento qui appell rigettato dal tribunale del riesame con l’ordinanza verso la quale si ricorre.
1.2 il difensore osserva che l’ordinanza del tribunale del 19 Aprile in rel alla disposizione del giudice per le indagini preliminari del 21 dicembre 2022 contraddittoria rispetto ad altro provvedimento reso successivamente d medesimo organo giudiziario, ma sempre in data 21 dicembre 2022 con il quale accogliendo l’appello disponeva la misura della custodia carcere cautelar carcere anche in relazione al capo a con ciò revocando l’ordinanza del giudice le indagini preliminari con la quale veniva disposta la misura dell’obbli presentazione alla polizia giudiziaria oggetto del presente ricorso; ne conseg che la misura cautelare oggetto della presente fase di impugnazione era st già revocata con l’ordinanza del tribunale del riesame del 21 dicembre 2022, c ciò palesando la contraddittorietà non solo tra ordinanze dello stesso uffici anche con altro provvedimento reso dal giudice per le indagini prelimin depositato in data 23 Marzo non appellato dal pubblico ministero.
Il difensore presentava poi memoria nella quale osservava che dalle attestazi contenute nel fascicolo della Procura della Repubblica risultava che nes provvedimento restrittivo era in corso nei confronti dell’NOME s l’intervenuta revoca del 23 Marzo 2023 della misura della custodia cautelare carcere disposta nel giudice per le indagini preliminari nel tribunale di misura quest’ultima che nel contempo aveva revocato quella dell’obbligo presentazione presso la polizia giudiziaria; produceva attestazione proveni dalla Tenenza della Legione Carabinieri Lazio, dalla quale risultava che le mis nei confronti di NOME erano terminate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
1.1. Dalla documentazione prodotta dalla difesa in sede di memoria e da quella acquisita da questo Ufficio, risulta infatti che il ricorrente sottoposto a nessuna misura cautelare.
Per quanto riguarda le spese processuali, questo Collegio ritiene di do dare continuità all’orientamento espresso da ultimo da Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022 ), COGNOME, secondo cui “in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile
ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condanNOME né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.”
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso il 05/10/2023