Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43803 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43803 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Iran il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 23/08/2023 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’istanza di revoca o di sostituzione delle misure, disposte ai sensi dell’art. 718 comma 1, cod. proc. pen. del divieto di espatrio e dell’obbligo di presentazione
bisettimanale alla polizia giudiziaria con quella meno afflittiva dell’obbligo presentazione una sola volta ogni dieci giorni.
AVV_NOTAIO ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1.Con un primo motivo di ricorso, il difensore lamenta l’erronea applicazione degli artt. 715, comma 2, lett. c), 274, comma 1, lett. b), e 12 comma 2, cod. proc. pen., con riferimento alla mancata motivazione in merito alla sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il difensore censura l’erronea applicazione degli artt. 715, comma 2, lett. c), 275, commi 1 e 3 bis, e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché l’assenza della motivazione in ordine alla dimostrazione della non adeguatezza di altre misure cautelari e la violazione del principio gradualità.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricors è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, converti con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n 150.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settemb 2023, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con le conclusioni depositate in data 6 ottobre 2023 il difensore del ricorrent ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione per carenza d interesse, a causa della sopravvenuta revoca della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il difensore ha, infatti, depositato l’ordinanza della Corte di appello Milano, emessa in data 6 ottobre 2023, che ha revocato le misure cautelari dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria e del divieto di espa disposte nei confronti del ricorrente.
La revoca delle misure cautelari determina la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere per il COGNOME e, dunque, la declaratoria di inammissibili del ricorso.
All’inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto il venir meno dell’interesse sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi soccombenza, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezvunnes, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023.