Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3749 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3749 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cefalù (Pa) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa nel procedimento n. 2635/2025 R.G.N.R., le cui motivazioni sono state depositate 1’8 luglio 2025, il Tribunale di Palermo, in veste di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese del 18 giugno 2025 con la quale NOME COGNOME è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere perché ritenuto gravemente indiziato dei reati di detenzione illegale di più armi, talune delle quali clandestine e di ricettazione, come rispettivamente contestati ai capi 1), 3) e 2) della rubrica. Il Tribunale, dopo aver premesso che il difensore del COGNOME non ha contestato il giudizio di gravità indiziaria, bensì quello concernente la sussistenza delle esigenz
di tutela della collettività e l’adeguatezza, rispetto a queste ultime, del più severo tra i provvedimenti di rigore, ha ricostruito, anzitutto, le emergenze investigative vagliandole anche alla luce della prospettazione difensiva offerta dall’indagato nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ritenuta priva di ogni verosimiglianza, ha, così, condiviso la valutazione di sussistenza di un grave quadro indiziarlo, ha, poi, reputato corretta la qualificazione giuridica ed ha ritenuto, da ultimo, immune da censure le considerazioni formulate dal giudice di prime cure ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 274 cod. proc. pen.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, ha esaltato la gravità delle condotte delle quali il COGNOME si è macchiato, reputate indicative di un suo inserimento in allarmanti circuiti criminali, nonché il precedente penale sofferto ed ha motivato la necessità di mantenere la misura di massimo rigore argomentando dai significativi limiti edittali previsti per le fattispecie delittuose ascritte all’indagato, dall’impossibi di ipotizzare che questi si uniformi spontaneamente alle prescrizioni proprie di misure meno afflittive, e dalla prognosi di irrogazione, all’esito del giudizio, di una pena superiore ad anni tre di reclusione.
Ha, pertanto, qualificato come inadeguata l’invocata misura degli arresti donniciliari con le particolari forme di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., posto che il COGNOME ha dato prova di indifferenza e pervicacia consumando i delitti per i quali si procede dopo essere stato sottoposto, nell’ambito di un diverso procedimento a misura cautelare «che non risulta avere avuto alcun effetto deterrente».
Ha al riguardo evidenziato come l’apprezzamento del contesto in cui è maturato il delitto di lesioni per il quale il COGNOME è stato indagato nel procedimento appena menzionato – costui ha minacciato e picchiato un giovane che aveva importunato la figlia – piuttosto che permettere di sminuire la gravità delle condotte, appare indicativa di un’indole violenta che impone di attribuire all’acclarata detenzione di armi nel presente procedimento, delle quali potrebbe servirsi «per farsi giustizia da sé», connotati ancor più evidenti di allarme che non sono elisi né dal comportamento rispettoso mantenuto allorché gli era stato vietato di avvicinarsi al giovane né dal contegno tenuto in occasione della perquisizione operata nell’ambito del presente procedimento.
GLYPH NOME COGNOME ha proposto, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Violazione degli artt. 274 lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. Illogicità della motivazione con riguardo all’ipotizzata necessità di ricorrere alla misura della custodia cautelare in carcere.
Il difensore ha evidenziato che la motivazione del provvedimento, oltre a modellarsi pedissequamente sul contenuto dell’ordinanza genetica, si fonda su argomentazioni generiche che trascurano di considerare le concrete modalità della vicenda, la natura delle armi rinvenute e la modesta gravità dell’unico precedente penale sofferto dal COGNOME.
Ha, in particolare, rimarcato che le armi sequestrate presentano una modestissima capacità offensiva, che esse, del tutto ragionevolmente, risultano detenute da molto tempo e che l’unico precedente penale, oltre ad essere oltremodo datato, riguarda un reato di falso per il quale il formulato giudizio di elevata spinta criminogena appare oltremodo distonico.
Ha pertanto degradato a mera congettura, inficiata da patenti profili di illogicità, l’affermazione secondo la quale l’eventuale concessione della misura degli arresti domiciliari adottata ai sensi dell’art. 275-bis cod. proc. pen. non varrebbe ad elidere il rischio di recidiva poiché sarebbe pronosticabile che il ricorrente non si adegui spontaneamente alle prescrizioni proprie della misura domiciliare.
Ha sollecitato una riconsiderazione della vicenda nella quale il ricorrente ha aggredito colui che perseguitava la figlia, atteggiandosi la vicenda come oltremodo peculiare e, quindi, non indicativa di una più accentuata pericolosità.
2.2. Violazione dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. Illogicità della motivazione in merito alla ritenuta applicabilità di una pena superiore ad anni tre di reclusione.
Il difensore ha censurato che il Tribunale non ha esplicitato gli argomenti sulla scorta dei quali ha formulato il giudizio prognostico circa l’entità della pena che potrà essere inflitta all’esito del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con dichiarazione del 7 gennaio 2026 il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso atteso che, medio tempore, il COGNOME ha beneficiato di un provvedimento di revoca della misura cautelare cui è stato sottoposto ed ha altresì definito il procedimento nelle forme del giudizio abbreviato, all’esito del quale è stato ritenuto responsabile dei reati contestatigli e condannato alla pena di anni due, mesi due e giorni diciotto di reclusione ed euro 667,00 di multa.
Anche il ricorrente ha poi personalmente manifestato, con dichiarazione dell’8 gennaio 2026, identica volontà di rinunciare al ricorso per cassazione.
Orbene, al venir meno dell’interesse sotteso al ricorso consegue la declaratoria di sopravvenuta inammissibilità.
GLYPH La sopravvenuta carenza di interesse per motivi non addebitabili al ricorrente comporta che non possa configurarsi a suo carico una situazione di soccombenza.
Da ciò deriva che il COGNOME non può essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa per le ammende (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv. 286244 – 01: «In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza»).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 13/01/2026