Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione è Inutile
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul principio della carenza di interesse, una delle cause di inammissibilità più insidiose nel processo penale. Anche quando un ricorrente ritiene di avere delle valide ragioni, il suo ricorso può essere respinto se, di fatto, non ha più un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia nel merito. Vediamo come la Corte di Cassazione ha applicato questo principio in un caso peculiare.
I Fatti del Caso: Una Rinuncia Parziale e la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa aveva presentato una rinuncia parziale ai motivi di appello, specificamente a quelli riguardanti la responsabilità, mantenendo attivi solo quelli relativi alla determinazione della pena. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva erroneamente considerato tale rinuncia come non valida, ritenendola priva di firma.
Nonostante questo errore di valutazione (la rinuncia era infatti regolarmente sottoscritta con firma digitale), i giudici di secondo grado avevano proceduto a motivare la loro decisione in modo completo ed esaustivo, esaminando e confutando tutti i motivi di appello originariamente proposti, inclusi quelli oggetto della rinuncia. Questa circostanza si è rivelata decisiva per le sorti del successivo ricorso in Cassazione.
La Decisione della Cassazione e la Carenza di Interesse
Giunto il caso dinanzi alla Suprema Corte, i giudici hanno spostato il focus dalla validità della firma sulla rinuncia alla sostanza della questione. Hanno osservato che, poiché la Corte d’Appello aveva già offerto una motivazione completa su tutti i punti, il ricorso del condannato era diventato privo di un interesse giuridicamente rilevante. In altre parole, l’imputato non avrebbe tratto alcun vantaggio concreto da una pronuncia della Cassazione, dato che le sue doglianze erano già state ampiamente esaminate e respinte nel merito dalla corte precedente. Questa situazione ha determinato una carenza di interesse sopravvenuta, che ha reso il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che il vizio lamentato dal ricorrente (il mancato riconoscimento della validità della rinuncia) era superato dalla motivazione onnicomprensiva della Corte d’Appello. Di fronte a una sentenza che affronta esaurientemente ogni doglianza, l’interesse a ricorrere si affievolisce fino a scomparire, poiché l’appello finisce per apparire ‘generico sul punto’. L’obiettivo del ricorso non è ottenere una mera dichiarazione di principio, ma un risultato pratico favorevole. Se questo risultato è già precluso dalla logica della decisione impugnata, che ha già affrontato ogni aspetto, l’impugnazione perde la sua funzione e, di conseguenza, il suo requisito di ammissibilità legato all’interesse.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’interesse ad agire e a impugnare deve essere concreto, attuale e non meramente teorico. Per la difesa, ciò significa che la strategia processuale deve sempre mirare a un risultato tangibile. Se una corte inferiore, pur commettendo un errore procedurale, fornisce una motivazione talmente completa da ‘assorbire’ e respingere nel merito tutte le potenziali censure, un successivo ricorso basato su quegli stessi punti rischia seriamente di essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. È quindi cruciale formulare motivi di ricorso specifici e capaci di superare non solo i vizi formali, ma anche la sostanza di una motivazione giudiziale ben argomentata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante l’errore della Corte d’Appello sulla validità della rinuncia?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’Appello, pur commettendo un errore formale, ha fornito una motivazione completa ed esaustiva su tutti i motivi di appello. Ciò ha reso il successivo ricorso privo di un interesse concreto e attuale, un requisito fondamentale per la sua ammissibilità.
Cosa significa ‘carenza di interesse’ in questo contesto?
Significa che il ricorrente non avrebbe ottenuto alcun vantaggio pratico da una decisione favorevole della Cassazione. Poiché la Corte d’Appello aveva già esaminato e rigettato nel merito tutti i punti sollevati, il ricorso è stato considerato generico e senza uno scopo giuridicamente rilevante.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4002 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4002 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 07/08/1985
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.
L’unico motivo – che deduce che la difesa aveva rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e non a quelli sulla pena e che la Corte di appello ha erroneamente considerato non valida la rinuncia perché priva di firma – è viziato da carenza di interesse.
È vero, infatti, che la rinuncia ai motivi risulta firmata digitalmente. Tuttavia, l Corte di appello ha motivato esaustivamente su tutti i motivi; da qui la carenza di interesse del ricorso, che appare, comunque, generico sul punto.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.