Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1762 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1762 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 13/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 19 gennaio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva concesso a NOME COGNOME, già ammesso alla semilibertà presso la Casa circondariale di Spoleto, in esecuzione della pena di 3 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 19 maggio 2021 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, la misura alternativa dell ‘ affidamento in prova al servizio sociale.
Con sentenza in data 17 novembre 2023, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso del Procuratore generale territoriale, annullò il predetto provvedimento, rilevando la manifesta illogicità della relativa motivazione.
Con ordinanza in data 13 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova, ritenendo che non fossero stati acquisiti concreti elementi per affermare il definitivo abbandono delle logiche che lo avevano determinato alle pregresse scelte devianti, anche tenuto conto delle negative segnalazioni dei Servizi sociali in ordine ai ripetuti tentativi di NOME di indirizzare autonomamente la propria attività nel corso della esecuzione della pena e della sua difficoltà a conformarsi alle prescrizioni impostegli.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l ‘ ordinanza emessa in sede di rinvio per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla relazione del Gruppo trattamentale redatta all ‘ atto della concessione dell ‘ affidamento in prova al servizio sociale.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione all ‘ omessa valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza degli esiti delle dichiarazioni di NOME successive alla concessione della semilibertà e all ‘ omesso esame della memoria difensiva del 13 febbraio 2025.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 627,
comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all ‘ omesso esame dei carichi pendenti riguardanti COGNOME rilevante ai fini del giudizio prognostico concernente la concessione dell ‘ affidamento in prova al servizio sociale.
In data 15 ottobre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, nelle more del presente giudizio, in data 2 luglio 2025, NOME è stato scarcerato per fine pena, secondo quanto risulta dal certificato rilasciato dal Dipartimento dell ‘ Amministrazione penitenziaria acquisito agli atti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Per tale ragione, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione non configura un ‘ ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 – 01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166 – 01; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168 – 01; nella giurisprudenza più recente v., tra le altre, Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785 – 01).
La natura non particolarmente complessa della questione e l ‘ applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in data 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME