Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Diventa Inutile
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un ricorso non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dalla persistenza di un presupposto fondamentale: l’interesse ad agire. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sul concetto di carenza di interesse sopravvenuta, spiegando perché un’impugnazione, pur legittima al momento della sua proposizione, possa diventare inammissibile. Analizziamo questo caso per capire le dinamiche processuali e le importanti conseguenze in tema di spese legali.
I Fatti di Causa
Un soggetto, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare con un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, si vedeva revocare tale misura da un successivo provvedimento. Contro questa revoca, decideva di presentare ricorso per cassazione, ritenendola illegittima.
Tuttavia, la vicenda processuale prendeva una piega inaspettata. Prima che la Cassazione potesse decidere, lo stesso Tribunale di Sorveglianza che aveva emesso la revoca, si rendeva conto di un fatto cruciale: la pena del ricorrente era già terminata alcuni giorni prima. Di conseguenza, la misura della detenzione domiciliare era già cessata e non poteva essere revocata. Il Tribunale, quindi, emanava una nuova ordinanza con cui revocava il suo precedente provvedimento di revoca e dichiarava il “non luogo a provvedere”.
La Decisione della Cassazione sulla Carenza di Interesse
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio è semplice: il provvedimento che il ricorrente aveva impugnato era stato nel frattempo rimosso dallo stesso giudice che lo aveva emesso. Pertanto, il ricorrente non aveva più alcun interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia dalla Corte Suprema, poiché il suo obiettivo era già stato raggiunto per altra via.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che l’interesse a impugnare deve sussistere non solo al momento della presentazione del ricorso, ma per tutta la durata del giudizio. Se, nel corso del processo, l’atto impugnato viene annullato o revocato, viene meno la stessa materia del contendere.
Nel caso specifico, l’ordinanza di revoca della detenzione domiciliare, oggetto del ricorso, non esisteva più giuridicamente. Il ricorrente, quindi, non aveva più nulla da contestare. La Cassazione ha sottolineato che, in assenza di una specifica e motivata deduzione da parte dell’interessato a voler comunque proseguire l’impugnazione per altri fini, il ricorso perde la sua ragion d’essere.
Le Conclusioni
L’aspetto più rilevante di questa decisione risiede nelle sue conseguenze pratiche, in particolare per quanto riguarda le spese processuali. La Corte di Cassazione, aderendo a un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, ha stabilito che quando l’inammissibilità è dovuta a una carenza di interesse sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
Questa pronuncia offre una tutela importante, distinguendo tra un ricorso originariamente inammissibile (per il quale sono previste sanzioni) e un ricorso che perde la sua utilità per eventi successivi non imputabili al ricorrente. In sostanza, il sistema riconosce che non sarebbe equo penalizzare chi ha perso interesse alla decisione per cause indipendenti dalla propria volontà.
Che cosa si intende per sopravvenuta carenza di interesse in un ricorso?
Significa che, dopo aver presentato il ricorso, si verifica un evento che rende la decisione del giudice non più necessaria o utile per il ricorrente. In questo caso, l’evento è stato l’annullamento del provvedimento impugnato da parte dello stesso organo che lo aveva emesso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il provvedimento che revocava la detenzione domiciliare (l’atto contro cui si ricorreva) è stato a sua volta revocato. Di conseguenza, il ricorrente non aveva più alcun interesse giuridico a ottenere una pronuncia dalla Corte di Cassazione su un atto che non produceva più effetti.
In caso di inammissibilità per carenza di interesse sopravvenuta, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No. La Corte di Cassazione, basandosi sulla sua giurisprudenza costante, ha stabilito che questo tipo di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15731 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SPOLETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Con ricorso per cassazione NOME COGNOME ha impugNOME l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila revocava la misura della detenzione domiciliare alla quale il suddetto era stato sottoposto dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanza dell’Il maggio 2023.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto successivamente al provvedimento impugNOME in questa sede è stata emessa dal suddetto Tribunale di sorveglianza ordinanza in data 28 novembre 2023, in cui, preso atto che la detenzione domiciliare era cessata per fine pena in data 14 novembre 2023 e che, pertanto, non poteva disporsi la revoca di una misura alternativa terminata, si è revocato il suddetto provvedimento e si è dichiarato non luogo a provvedere sulla proposta del Magistrato di sorveglianza di revoca della misura della detenzione domiciliare. L’interessato non ha, invero, manifestato, con specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare l’impugnazione (vedi, in senso conforme, seppure con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, COGNOME).
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, COGNOME, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, COGNOME, Rv. 234859).
P. Q.111.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.