Carenza di interesse: quando un ricorso diventa inammissibile?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: per impugnare un provvedimento è necessario avere un interesse concreto, attuale e immediato. La mera speranza di utilizzare una decisione favorevole in un futuro e ipotetico giudizio civile non è sufficiente. Questo caso analizza la carenza di interesse sopravvenuta a seguito di una grazia presidenziale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla revoca di una misura di affidamento in prova a un soggetto. La Corte di Cassazione, in un primo momento, aveva annullato tale revoca, rinviando il caso al Tribunale militare di sorveglianza per una nuova valutazione sulla richiesta subordinata di detenzione domiciliare.
Tuttavia, prima che il giudizio di rinvio potesse concludersi, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia al condannato per i reati commessi. Questo ha comportato l’estinzione totale della pena e la sua immediata scarcerazione.
Di conseguenza, il Tribunale militare di sorveglianza ha dichiarato di non dover procedere, ritenendo venuto meno qualsiasi interesse a decidere sulla detenzione domiciliare, dato che il soggetto era ormai libero.
Le Argomentazioni del Ricorrente
Nonostante la scarcerazione, l’interessato ha proposto un nuovo ricorso in Cassazione. La sua tesi si basava sull’esistenza di un interesse residuo: ottenere una decisione sull’illegittimità del periodo di detenzione sofferto tra il primo ricorso e la concessione della grazia. Tale pronuncia, secondo il ricorrente, sarebbe stata fondamentale per poter avviare un’azione civile volta a ottenere il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese di mantenimento in carcere.
In sostanza, si sosteneva che un interesse, seppur di natura risarcitoria e futura, dovesse bastare a giustificare la prosecuzione del giudizio penale.
La Carenza di Interesse secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto completamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Gli Ermellini hanno chiarito che l’interesse che legittima un’impugnazione deve possedere tre caratteristiche essenziali: deve essere immediato, concreto e attuale. Non può basarsi su mere ipotesi.
L’interesse prospettato dal ricorrente, legato a una futura azione civile, è stato qualificato come puramente eventuale e ipotetico. Il suo successo, infatti, dipenderebbe da due eventi futuri e incerti: l’esito favorevole della decisione del tribunale di sorveglianza (che non è mai stata emessa) e, successivamente, l’esito favorevole di un giudizio civile non ancora intentato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato, richiamando la giurisprudenza secondo cui il diritto a impugnare è subordinato alla necessità di ‘rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità’.
Nel caso specifico, con la scarcerazione avvenuta per grazia, ogni svantaggio concreto e attuale derivante dalla precedente decisione era venuto meno. Non vi era più alcuna misura restrittiva da rimuovere o modificare. L’impugnazione non avrebbe potuto portare a un risultato pratico più vantaggioso per il ricorrente nell’ambito del procedimento penale.
L’ordinanza impugnata non produceva alcun pregiudizio immediato, né il ricorrente ne aveva addotto uno. Pertanto, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale.
Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del diritto di impugnazione. L’interesse ad agire non può essere astratto o basato su speculazioni future. Deve rispondere a un’esigenza di tutela attuale e concreta. L’estinzione della pena per un atto di clemenza come la grazia può, di fatto, neutralizzare l’interesse a proseguire un giudizio su modalità esecutive della pena stessa, anche qualora rimanga un potenziale profilo risarcitorio da far valere in un’altra sede. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse quando chi lo propone non ha un vantaggio concreto, immediato e attuale da ottenere dalla modifica della decisione impugnata. Un interesse basato su eventi futuri e ipotetici non è considerato sufficiente.
Un’eventuale azione civile per risarcimento danni può giustificare l’interesse a impugnare una decisione penale?
No, secondo questa ordinanza. L’interesse a promuovere una futura e incerta azione civile per risarcimento è considerato solo eventuale e ipotetico, e quindi non è sufficiente a fondare l’interesse concreto e attuale richiesto per l’impugnazione nel procedimento penale.
Cosa succede se, durante un procedimento, interviene una grazia che estingue la pena?
Se la grazia estingue la pena e determina la scarcerazione del condannato, può far venir meno l’interesse a ottenere una decisione su misure alternative alla detenzione. Di conseguenza, il procedimento può essere dichiarato concluso per mancanza di scopo, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4896 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 08/10/1979
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del TRIB.SORV.MILITARE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 12 settembre 2024 il Tribuhale militare di sorveglianza di Roma ha dichiarato non luogo a provvedere nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza della Corte di cassazione n. 22951/2024, con cui la Corte aveva annullato l’ordinanza di revoca dell’affidamento in prova prima concesso a NOME COGNOME limitatamente al rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare da lui avanzata in via subordinata.
Il Tribunale ha preso atto della sopravvenuta concessione della grazia presidenziale per i reati da lui commessi, con conseguente condono integrale della pena e scarcerazione dell’istante, ed ha ritenuto essere sopravvenuta la carenza di interesse al giudizio di rinvio, essendo venuto meno un interesse concreto ed attuale alla valutazione di concedibilità della detenzione domiciliare, anche con riferimento alla possibilità di revoca di diritto della grazia in caso di nuova condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso entro cinque anni, trattandosi di ipotesi futura e solo eventuale.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME deducendo l’illegittimità del provvedimento con riferimento alla possibilità di assicurare un profilo indennitario/risarcitorio. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sussiste un interesse legittimo alla decisione, relativo anche alle spese di mantenimento nell’istituto penitenziario. Il ricorrente è rimasto detenuto in carcere per il lungo periodo intercorso tra il deposito del ricorso e la sua decisione, ed il provvedimento richiesto avrebbe dimostrato la sussistenza dell’interesse legittimo vantato, in relazione al quale egli avrebbe potuto agire civilisticamente per far accertare un danno derivante dall’illegittimità del provvedimento impugnato davanti alla Corte di cassazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse. L’ordinanza impugnata ha correttamente valutato la mancanza di un interesse concreto ed immediato all’ottenimento di una decisione sulla concedibilità o meno della detenzione domiciliare, essendo stato il ricorrente scarcerato già antecedentemente al deposito della motivazione della decisione della corte di cassazione, per effetto della concessione della grazia presidenziale, con conseguente estinzione della pena. GLYPH L’interesse indicato dal ricorrente, a promuovere una eventuale azione civilistica per ottenere il recupero delle spese sostenute per il mantenimento in carcere nel periodo antecedente a tale scarcerazione, costituisce manifestamente un interesse solo eventuale, non
concreto né immediato, in quanto presuppone l’esito a lui favorevole della decisione non assunta dal tribunale militare di sorveglianza, ed un esito favorevole di un giudizio civile la cui instaurazione è al momento futura ed eventuale: l’interesse prospettato per la presente impugnazione, pertanto, è del tutto privo di concretezza e di attualità, in quanto conseguente a decisioni favorevoli puramente ipotetiche.
Deve, pertanto, applicarsi il consolidato principio secondo cui «In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso» (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Rv. 282542). Nessuno svantaggio immediato, concreto ed attuale può derivare dalla decisione qui impugnata, né un simile pregiudizio è stato addotto dal ricorrente, per cui la sua impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente