Ricorso in Cassazione: quando la carenza di interesse lo rende inammissibile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16984 del 2024, offre un importante chiarimento sul principio della carenza di interesse nel processo penale. Questo concetto, apparentemente tecnico, ha implicazioni pratiche significative: un ricorso, anche se formalmente corretto, può essere dichiarato inammissibile se chi lo ha proposto non ha più un interesse concreto a una decisione nel merito. Il caso analizzato riguarda un imputato che, pur avendo presentato ricorso contro il rigetto della richiesta di arresti domiciliari, ha visto la sua situazione cambiare prima della decisione finale della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla richiesta di un imputato di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari. Questa istanza veniva inizialmente respinta sia dal Giudice per le indagini preliminari che, in un secondo momento, dal Tribunale del riesame. Di fronte a questa doppia decisione sfavorevole, i difensori dell’imputato decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge.
L’Evento Decisivo: la Sostituzione della Misura Cautelare
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, si verificava un fatto nuovo e decisivo. Lo stesso Giudice delle indagini preliminari, rivalutando la situazione, accoglieva la richiesta dell’imputato e sostituiva la detenzione in carcere con gli arresti domiciliari. In pratica, l’imputato otteneva esattamente ciò che aveva chiesto con il ricorso, ma per via autonoma e prima che la Cassazione potesse pronunciarsi. A seguito di questo evento, uno dei difensori comunicava alla Corte di voler rinunciare al ricorso, proprio per la sopravvenuta carenza di interesse.
La Decisione della Cassazione sulla Carenza di Interesse
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tuttavia, la motivazione è duplice e merita attenzione. In primo luogo, i giudici hanno precisato che la rinuncia presentata da un solo difensore, senza una procura speciale e senza la ratifica personale dell’imputato, è da considerarsi giuridicamente inefficace.
Il punto centrale della decisione, però, risiede altrove: nell’oggettiva e sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha stabilito che, avendo l’imputato già ottenuto la misura degli arresti domiciliari, non esisteva più alcun interesse giuridicamente rilevante a una pronuncia sul ricorso. Proseguire nel giudizio sarebbe stato un atto superfluo, poiché l’obiettivo del ricorrente era già stato raggiunto. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile non per un difetto originario, ma per un evento successivo che ne ha svuotato la finalità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un’applicazione rigorosa dei principi procedurali. L’interesse ad agire, e quindi a impugnare, deve sussistere non solo al momento della presentazione del ricorso, ma per tutta la durata del procedimento. Se tale interesse viene meno, come nel caso di specie, il processo non può proseguire. Un aspetto particolarmente rilevante della sentenza riguarda la mancata condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, sanzione tipicamente associata all’inammissibilità di un ricorso. La Corte, richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), ha sottolineato che tale condanna non deve essere applicata quando la causa di inammissibilità non è attribuibile a colpa del ricorrente. In questo caso, la carenza di interesse è derivata da una decisione favorevole del giudice di merito, un evento esterno e non da una negligenza o un errore dell’imputato.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: il processo non è un meccanismo fine a se stesso, ma uno strumento per la tutela di interessi concreti. Quando l’interesse viene soddisfatto per altre vie, l’azione giudiziaria perde la sua ragione d’essere. La decisione ha inoltre un’importante implicazione pratica: tutela il cittadino da conseguenze economiche negative (la sanzione pecuniaria) quando l’esito anomalo del ricorso non dipende da una sua condotta colpevole. Si tratta di un’applicazione equa e garantista delle norme procedurali, che bilancia l’efficienza del sistema giudiziario con la tutela dei diritti dell’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “sopravvenuta carenza di interesse”, poiché durante il procedimento di appello, l’imputato ha ottenuto dal giudice di merito la misura richiesta (arresti domiciliari), rendendo di fatto inutile la prosecuzione del ricorso stesso.
La rinuncia al ricorso da parte di uno solo dei difensori è valida?
No, la sentenza chiarisce che la rinuncia presentata da un solo difensore, privo di procura speciale e non ratificata personalmente dall’imputato, non ha alcun effetto giuridico.
Perché l’imputato non è stato condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nonostante l’inammissibilità?
Non è stata disposta la condanna al pagamento perché la causa di inammissibilità (l’aver ottenuto la misura richiesta nelle more del giudizio) non è derivata da una colpa dell’imputato, ma da una decisione successiva e favorevole del giudice.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16984 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Campi Salentina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 del Tribunale del riesame di Lecce udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità per rinuncia del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per mezzo dei propri difensori, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce che, in funzione di Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Lecce del 22 novembre 2023 con cui era stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la meno grave misura degli arresti domiciliari ex art. 275, comma 4-bis e 299, comma 4-ter cod. proc. pen.
Avverso tale decisione il ricorrente, per mezzo di un unico articolato motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 275, comma 4-bis e 299, comma 4 ter, cod. proc. pen. quanto a compatibilità con il regime carcerario del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Emerge da atto scritto trasmesso il 19 marzo 2023 a questa Corte che il Giudice delle indagini preliminari di Lecce ha sostituito la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari conformemente alla richiesta formulata in sede di istanza rigettata ed appellata ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale la cui ordinanza è oggetto di ricorso.
Uno dei due difensori del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, pe sopravvenuta carenza d’interesse alla relativa trattazione, essendo stata nelle more sostituita l’anzidetta misura cautelare.
Sebbene debba innanzitutto rilevarsi che tale rinuncia non abbia effetto, in quanto proveniente esclusivamente da uno dei due difensori del ricorrente privo, tra l’altro, di procura speciale e non personalmente ratificata dall’imputato (Sez. U, n 12603 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 266244), deve comunque essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per l’intervenuta revoca della misura cautelare che ha fatto venir meno l’interesse dell’imputato.
Non va pronunciata condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non potendo ascriversi a sua colpa la causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 04/04/2024.