Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16669 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/1/2024 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di L’Aquila, con l’ordinanza indicata in epigrafe, aveva applicato a NOME, cittadino palestinese, la misura della custodia cautelare in carcere, su richiesta del Governo dello Stato di Israele e del Ministro della Giustizia, nel corso della procedura di estradizione del predetto per i reati di partecipazione e organizzazione terroristica ed atti di terrorismo, reclutamento di membri dell’organizzazione e finanziamento a fini terroristici.
NOME COGNOME, attraverso il difensore di fiducia, aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza per vizio di violazione di legge (art. 696, comma 2 e 714 comma 2, cod. proc. pen e 13, comma 2, cod. pen) e mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per una sentenza favorevole di estradizione che costituiscono condizione di legittimità dell’adozione della misura cautelare. Rilevava che la Corte aveva omesso di verificare che i reati per i quali si procede sarebbero stati commessi i nei territori palestinesi invasi da Israele nel corso della cd. guerra dei sei giorni (Gerusalemme est; striscia di Gaza) e, in particolare, quanto ai reati per i quali si procede, in Cisgiordania, porzione di territorio non rientrante nei confini dello Stato di Israele e per il quale il RAGIONE_SOCIALE, con la Risoluzione n. 242, votata il 22 novembre 1967, ha affermato la necessità di ritiro del Paese occupante e RAGIONE_SOCIALE truppe belliche. Benché la Risoluzione non sia stata attuata è ravvisabile, in relazione agli atti di resistenza, anche violenti, compiuti da cittadini dei territori occupati, un causa di giustificazione trattandosi di atti scriminati dal diritto internaziona umanitario costituito dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi che riconoscono espressamente “il diritto dei paesi occupati a d utilizzare anche forme di lotta violenta contro lo Stato occupante in vista della loro autodeterminazione”. Con il secondo motivo denunciava omessa motivazione sul pericolo di fuga.
Fissata la trattazione camerale del ricorso, in data 13 marzo 2024 è pervenuta ordinanza resa il 12 marzo 2024 dalla Corte di appello di L’Aquila che ha disposto la revoca della misura e l’immediata liberazione di NOME se non detenuto per altro titolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché, nelle more della procedura di trattazione dell’odierna udienza si è, infatti, accertato che la misura cautelare è stata revocata dalla Corte di appello di L’Aquila con ordinanza del 12 marzo 2024, con ordine di liberazione del ricorrente.
Invero, anche in ambito cautelare, trova applicazione la regola AVV_NOTAIO di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, per proporre ricorso, il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazion giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 268990).
Va, dunque, rilevata e dichiarata la sopravvenuta mancanza di interesse all’impugnazione poiché la revoca da parte del giudice che procede, dell’ordinanza di applicazione della misura, oggetto dell’odierna impugnazione, ha determinato il venire meno del concreto e rilevante interesse alla pronuncia, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge, nella quale si risolverebbe l’esame RAGIONE_SOCIALE questioni devolute alla Corte di Cassazione attraverso il ricorso, il 6 febbraio 2024, con il quale si denunciava la illegittimità della misu e la carenza del pericolo di fuga.
Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME ed altro, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 20 marzo 2024
La RAGIONE_SOCIALEiera relatrice