Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26454 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a TIRANA( ALBANIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME NOME CARPI il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE CON SEDE IN BOLOGNA – INDIRIZZO
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che è stata formulata tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Udito in udienza camerale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza deliberata il 18/01/2024, il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato il decreto del 12/12/2023 con il quale il giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva disposto il sequestro preventivo dell’intera partecipazione della società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, rigettando le richieste di riesame di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE e dichiarando inammissibili quelle di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso i difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con i quali denuncia inosservanza degli artt. 216, 223 e 219 I. fall., nonché dell’art. 125 cod. proc. pen. e inosservanza degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen.
Avverso la medesima ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico NOME COGNOME, attraverso il difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con i quali denuncia: violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. nella parte della motivazione in cui si assume il pericolo di aggravamento; violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. nella parte in cui l’ordinanza impugnata accede a una nozione di pericolo “astratta” e non ancorata a elementi concreti e attuali ricavabili da atti processuali; violazione degli art. 125, 324 e 309 cod. proc. pen. per omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive; violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 42 Cost., 17 e 52 CDFUE, 1 CEDU, per avere l’ordinanza impugnata giustificato un sequestro sproporzioNOME per eccesso rispetto alle esigenze dichiarate; violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., nonché degli artt. 125, 324 e 309 cod. proc. pen. in quanto l’ordinanza ha erroneamente giustificato il sequestro con il fine di tutelare le ragioni di credito, finalità propria del sequestro conservativo.
Avverso la medesima ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza degli artt. 125, 322, 568, 591, 324 cod. proc. pen.
In prossimità dell’udienza camerale, i difensori dei ricorrenti hanno depositato il decreto del 26/04/2024 con il quale il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna ha revocato il sequestro preventivo sopra indicato, rinunciando pertanto ai ricorsi.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza condanna alle spese e al pagamento di una somma a favore della RAGIONE_SOCIALE, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, né al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv. 286244 – 01; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 04/06/2024.