Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 139 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 139 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA’
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 12/9/2025 dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Ancona disponeva “l’immediato ripristino della custodia cautelare in carcere a fini estradizionali”.
Tale provvedimento interveniva dopo che COGNOME, posto in esecuzione pena, era stato scarcerato e che, con ordinanza del 21.7.2025, veniva sottoposto
all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Con successiva ordinanza del 5.8.2025, la Corte di appello disponeva l’aggravamento della misura, con la sottoposizione alla custodia in carcere, provvedimento nuovamente sospeso con ordinanza del 22.8.2025 e successivamente ripristinato con l’ordinanza impugnata.
Avverso quest’ultima ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per violazione di legge, rappresentando che il ripristno della custodia in carcere era stato disposto in assenza di fatti nuovi e che, ogni caso, l’estradizione non avrebbe potuto aver luogo, posto che il ricorrente aveva ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali, con conseguente necessità di scontare la misura alternativa alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta . carenza di interesse.
La decisione del ricorso presuppone la sintetica ricostruzione delle peculiari vicende della misura cautelare applicata al ricorrente, posto che:
il 21.7.2025 la Corte di appello, a seguito della scarcerazione di COGNOME, sostituiva la custodia cautelare in carcere con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
il 5.8.2025 la Corte di appello disponeva l’aggravamento della misura, applicando la custodia cautelare in carcere;
il 22.8.2025 veniva disposta la “sospensione temporanea” della custodia in carcere applicata il 5.8.2025;
con l’ordinanza impugnata, infine, veniva nuovamente ripristinata la custodia in carcere inizialmente disposta con l’ordinanza del 5.8.2025.
Nelle more del giudizio, questa Corte, con sentenza O. dell’8/10/2025, resa in relazione all’ordinanza del 5/8/2025 accoglieva il ricorso dell’estradando, annullando senza rinvio la predetta ordinanza e disPonendo la rimessione in libertà del ricorrente, con ripristino della già applicata misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Nelle more del giudizio, l’estradando risulta esser stato consegnato in data 14 novembre 2025 all’autorità albanese, sicchè viene meno l’interesse alla pronuncia sull’istanza cautelare.
In ragione della sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. di cui all’art. 203 disp.att cod.
proc. pen.
Così deciso il 27 novembre 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
La Pre ente