Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41720 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41720 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME TONA COGNOME NOME NOME OGGERO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del TRIBUNALE di Genova udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 10 giugno 2025 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza della condannata XXXXXXXXXXX di sospensione dell’ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti ex art. 656 cod. proc. pen.
In particolare, la condannata aveva lamentato che l’ordine di esecuzione non fosse stato sospeso per permetterle di chiedere di essere ammessa all’esecuzione della pena presso il domicilio prevista dall’art. 1 l. 26 novembre 2010, n. 199.
Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza, rilevando che, con riferimento al medesimo ordine di esecuzione, la condannata aveva, in realtà, beneficiato della sospensione dell’esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. ed aveva chiesto la misura alternativa della detenzione domiciliare, istanza che il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato; si versava, pertanto, in una situazione in cui, per giurisprudenza costante di legittimità, non era possibile sospendere nuovamente l’esecuzione per permettere alla condannata di presentare anche l’istanza ex l. n. 199 del 2010.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce erronea interpretazione dell’art. 1 l. n. 199 del 2010, evidenziando che la norma in questione deve essere interpretata nel senso che l’eventuale rigetto della richiesta di misura alternativa ordinaria non osta all’applicazione del beneficio della detenzione domiciliare speciale per le pene detentive brevi, atteso che si tratta di istituti diversi, soltanto il primo dei quali passa attraverso un giudizio di meritevolezza, ed anche perchØ si tratta di decisioni che possono essere prese anche a distanza di tempo, in presenza di situazioni di fatto che potrebbero essere mutate; in subordine, si deduce la questione di costituzionalità dell’art. 1 citato, con riferimento all’art. 3 Cost., per violazione del parametro della ragionevolezza, in quanto se Ł previsto l’obbligo di sospendere l’esecuzione per consentire al condannato di presentare un’istanza di misure alternative anche in astratto meno favorevole (come la semilibertà), non può non essere
previsto l’obbligo di sospendere l’esecuzione per consentire la facoltà di presentare istanza di detenzione domiciliare ai sensi della l. n. 199 del 2010.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1.Il ricorso Ł inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’ordine di esecuzione emesso nei confronti della condannata prevedeva l’espiazione di una pena di 5 mesi di reclusione, con inizio espiazione il 2 maggio 2025, e termine il 26 ottobre 2025.
Il collegio ha allora verificato d’ufficio la posizione giuridica della ricorrente ed ha accertato, mediante la banca dati dell’amministrazione penitenziaria, che l’espiazione Ł, in realtà, ancora in corso, perchØ nelle more della fissazione della camera di consiglio Ł passata in giudicato una ulteriore sentenza di condanna (sentenza della Corte di appello di Genova del 23 gennaio 2025, irrevocabile il 9 aprile 2025) a seguito della quale Ł stato emesso un nuovo ordine di esecuzione che contiene il cumulo di entrambe le pronunce, nonchØ di una terza condanna (ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova del 30 giugno 2025).
Nel provvedimento di cumulo si dà atto della decisione del Tribunale di sorveglianza del 2 aprile 2025, che ha respinto l’istanza di misure alternative, e si dispone, conformemente al precedente, che l’ordine di esecuzione non sia sospeso.
Il ricorso, pertanto, Ł inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse perchØ l’esecuzione della condannata Ł ormai regolata dal nuovo ordine di esecuzione del 30 giugno 2025, e quello che Ł stato impugnato con l’istanza di incidente di esecuzione, cui Ł conseguito il presente ricorso, ormai ha cessato i suoi effetti, per cui l’accoglimento dell’impugnazione non realizzerebbe alcun vantaggio pratico per la ricorrente (Sez. 1, n. 3431 del 06/06/1995, PG in proc. Furnari, Rv. 202923).
Neanche può essere esaminato il ricorso per affermare il principio nell’interesse della legge perchŁ ‘nelle ipotesi in cui il ricorso Ł dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione non può enunciare d’ufficio il principio di diritto nell’interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcun effetto sul provvedimento del giudice di merito, poichŁ nel sistema processuale penale non Ł applicabile per analogia la disposizione di cui all’art. 363 cod. proc. civ., che disciplina l’esercizio del corrispondente potere nell’ambito del processo civile’ (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251692).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così Ł deciso, 21/11/2025
COGNOME NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.