Carenza di Interesse: Quando un Ricorso Diventa Inutile e Senza Spese
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un ricorso non è sempre una vittoria o una sconfitta nel merito. A volte, gli eventi rendono la decisione stessa superflua. Questo è il caso della carenza di interesse sopravvenuta, un concetto fondamentale che la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito con la sentenza n. 33236/2024. Questa pronuncia chiarisce un importante principio: se l’interesse a ricorrere viene meno dopo la sua presentazione, il ricorso diventa inammissibile, ma senza conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un’istanza presentata da un individuo al Tribunale di Brescia. L’obiettivo era ottenere l’annullamento o la declaratoria di inefficacia di un ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti, nonché la concessione dei termini per richiedere una misura alternativa alla detenzione. Il Tribunale, con un provvedimento del 4 ottobre 2023, rigettava tale istanza.
Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazioni di legge. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi, si verificava un fatto nuovo e decisivo: in un altro procedimento, lo stesso ordine di esecuzione oggetto del ricorso veniva dichiarato inefficace. Di conseguenza, il difensore, in qualità anche di procuratore speciale, depositava un atto di rinuncia al ricorso, motivandolo proprio con la sopravvenuta carenza di interesse.
La Decisione della Corte e la Sopravvenuta Carenza di Interesse
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia e delle sue motivazioni, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito dei motivi originari del ricorso, ma si concentra esclusivamente sulla questione procedurale. L’annullamento dell’ordine di esecuzione in altra sede ha, di fatto, privato il ricorrente di qualsiasi utilità pratica che avrebbe potuto derivare da una decisione favorevole della Cassazione. Il suo interesse a una pronuncia, che è presupposto fondamentale di ogni impugnazione, era semplicemente svanito.
Le Motivazioni della Sentenza
Il punto cruciale della sentenza risiede nelle conseguenze di tale declaratoria di inammissibilità. La Corte ha osservato che il ricorso è diventato inammissibile per una causa sopraggiunta, ovvero la carenza di interesse, e non per vizi originari dell’atto di impugnazione (come quelli previsti dagli artt. 591 e 606 del codice di procedura penale).
In applicazione di un principio consolidato e pienamente condiviso, affermato più volte dalle Sezioni Unite della Cassazione, la Corte ha stabilito che a questa forma di inammissibilità “non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende”.
La logica di questo orientamento è chiara: sanzionare economicamente il ricorrente sarebbe ingiusto, poiché l’improcedibilità dell’azione non deriva da una sua negligenza o da un errore nella presentazione del ricorso, ma da un evento esterno e successivo che ha reso la controversia priva di oggetto. La rinuncia al ricorso, in questo contesto, diventa un atto di leale collaborazione processuale che evita un’inutile attività giurisdizionale.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre importanti spunti pratici. Innanzitutto, conferma che l’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma per tutta la durata del procedimento. Se questo interesse viene meno, la parte ha il dovere di segnalarlo, ad esempio tramite una rinuncia, per evitare di gravare inutilmente il sistema giudiziario.
In secondo luogo, e di maggior rilievo, rassicura i cittadini e i loro difensori sul fatto che una tale leale condotta processuale non comporta conseguenze economiche negative. La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse è una presa d’atto di una situazione di fatto e non una sanzione, distinguendosi nettamente dalle inammissibilità dovute a vizi formali o sostanziali dell’impugnazione, che invece comportano la condanna alle spese e al versamento di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in un ricorso?
Significa che, dopo aver presentato il ricorso, è venuto a mancare l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione, poiché la situazione che ha generato il ricorso è stata risolta in altro modo.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No, secondo il principio affermato dalla Corte, in caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non conseguono né la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né il pagamento di una sanzione pecuniaria.
Perché in questo caso specifico è venuto a mancare l’interesse a ricorrere?
L’interesse è venuto meno perché l’ordine di esecuzione, contro cui era stato presentato il ricorso, è stato dichiarato inefficace a seguito di un’altra istanza, rendendo di fatto inutile una decisione della Corte di Cassazione sul ricorso stesso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33236 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GARDONE VAL TROMPIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 4 ottobre 2023, il Tribunale di Brescia rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME per ottenere l’annullamento o la declaratoria di inefficacia dell’ordine di esecuzione n. 1311/2022, emesso nei suoi confronti, e la concessione del termine previsto dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per la presentazione di istanza di misura alternativa alla detenzione.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto datato 18 ottobre 2023 in cui deduce violazioni di legge.
Con atto in data 12 febbraio 2024, l’AVV_NOTAIO, quale difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, per carenza di interesse derivante dalla declaratoria di inefficacia del citato ordine di esecuzione pronunciata in accoglimento di una diversa istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio osserva che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo a quanto dichiarato dal difensore e procuratore speciale del ricorrente.
In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., ma conseguente al venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 20 marzo 2024.