Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42296 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Carate Brianza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’Il giugno 2024 emessa dal Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni dei difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 3 maggio 2024, che ha rigettato
la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori dell’imputato, hanno presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne hanno chiesto l’annullamento.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 15 settembre 2024, il AVV_NOTAIO, ha chiesto di rigettare il ricorso.
Con dichiarazione sottoscritta in data 19 settembre 2024 i difensori del ricorrente, medio tempore sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere.
I difensori hanno rinunciato al ricorso, in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha disposto in favore del ricorrente la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
L’attenuazione della misura cautelare che il ricorrente perseguiva a mezzo della proposizione del ricorso per cassazione è, dunque, medio tempore stata disposta dal giudice di merito.
La sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola AVV_NOTAIO di cui all’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 268990).
Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME e altro, Rv. 208166; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168 – 01; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, COGNOME, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 2/10/2024.