Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41992 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41992 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza in data 22/11/2023, ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate nell’interesse di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo vizio di motivazione.
Il ricorso, depositato il 06/02/2024, appare inammissibile per carenza di interesse a seguito della espiazione della pena avvenuta in data 05/01/2024 in relazione alla quale è stata emessa l’ordinanza impugnata, come emerge dalla posizione giuridica acquisita.
Da ciò discende l’originaria carenza di interesse al ricorso che ne determina la inammissibilità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
La condanna si rende necessaria perché il ricorso è stato depositato il 06/02/2024, quando già era venuto meno l’interesse allo stesso, sicché ne risultava evidente l’inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.