Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40269 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Lamezia Terme il DATA_NASCITA;
COGNOME la ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 04/07/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., con cui il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha respinto l’impugnaione proposta nell’interesse di NOME COGNOME il provvedimento della Corte i appello di Catanzaro del 7 agosto 2023 con la quale era stata respinta la ridniesta di dissequestro del buono fruttifero postale n. 8487698 intestato alla 🙂COGNOME, imputata del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e di quello di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. nell’ambito del procedimento pendente avanti la medesima Corte territoriale.
Avverso la pCOGNOME ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due nnot’vi, ci seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nsis1:2ndo l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett c), cod. proc. pen., la inosservanza dell’art. 263, commi 4 e 5, del codice di rito in relazione agli artt. 127, 178, lett. c), cod. proc. pen. ed all’art. 24 Cost.; al riguard ) osserva che la decisione del Tribunale è illegittima in quanto non ha tenuto cOnto li quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29118 del ‘1° T prile 2022.
In particolare, la ricorrente evidenzia di avere avanzato istanza di dis! equestro del buono postale sopra indicato al Pubblico ministero, il quale — anziché provvedere su detta istanza – aveva trasmesso gli atti alla Corte di ppello di Catanzaro (quale giudice procedente) con richiesta di conversione del !equestro probatorio in sequestro preventivo e che la Corte territoriale, con provv edimento ‘de plano’, aveva disposto in conformità con la richiesta della pubblica accusa in violazione delle norme in tema di contraddittorio, senza che i Tribunale di Catanzaro rilevasse tale nullità.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi dell art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa appliczion2 dell’art. 512 del codice rito ed il relativo vizio di motivazione in cui è incorso il Tribunal nel respingere l’appello.
La ricorrente, con atto dell’ 11 ottobre 2024 da lei sottoscritto ed atitenticato dal difensore, ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo già stato dissequestrato, nelle more, quanto oggetto della presente impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta ci irenza di interesse a seguito dell’intervenuto dissequestro del buono postale sopra indicato, come espressamente dedotto dalla ricorrente nella sua rinuncia.
Alla declaratoria d’inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori giacché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposi:2ione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e Pertanto esso non implica la condanna della ricorrente né alle spese del proced men .o, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesise. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024.