Carenza di Interesse: Quando un Ricorso Diventa Inutile e Chi Paga le Spese?
La carenza di interesse è un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico che determina la fine di un processo quando la decisione del giudice non porterebbe più alcun vantaggio concreto alla parte che ha avviato l’azione legale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su questo tema, specificando le conseguenze sul pagamento delle spese processuali quando l’interesse a ricorrere viene meno per cause non imputabili al ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio la portata di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale. L’obiettivo del ricorso era ottenere un provvedimento specifico: l’autorizzazione all’accesso di un medico presso l’istituto penitenziario in cui si trovava.
Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse discutere e decidere sul merito del ricorso, si è verificato un evento risolutivo. Al ricorrente è stata concessa l’autorizzazione richiesta. A seguito di ciò, il suo difensore, munito di procura speciale, ha comunicato formalmente la rinuncia al ricorso, proprio a causa della sopravvenuta carenza di interesse a proseguire.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Carenza di Interesse
La Corte di Cassazione, presa visione della comunicazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. È importante notare che la decisione si fonda sulla constatazione oggettiva della carenza di interesse, un concetto che prescinde dalla rinuncia formale. In altre parole, anche senza la rinuncia, il ricorso non avrebbe potuto essere accolto nel merito perché il suo scopo era già stato raggiunto. La richiesta del ricorrente era stata esaudita, e una pronuncia della Corte sarebbe stata, a quel punto, priva di qualsiasi utilità pratica.
Il punto cruciale della pronuncia, tuttavia, non risiede nella dichiarazione di inammissibilità, quanto nelle sue conseguenze economiche per il ricorrente.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile senza alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La motivazione di questa scelta si basa su un principio di equità e su una precisa interpretazione del concetto di “soccombenza”.
Normalmente, chi perde una causa (il soccombente) paga le spese. In questo caso, però, la carenza di interesse è sopraggiunta per una causa non imputabile al ricorrente. Non è stata una sua azione o negligenza a rendere inutile il ricorso, ma un evento esterno e favorevole: l’accoglimento della sua istanza originaria.
I giudici hanno sottolineato che, in una situazione del genere, non si può configurare una “soccombenza”, neppure “virtuale”. Non si può, cioè, considerare il ricorrente come la parte che ha perso, perché il suo interesse è venuto meno per il raggiungimento dello scopo. Imporgli il pagamento delle spese sarebbe stata una penalizzazione ingiusta. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali conformi (tra cui Sez. U, n. 7/1997 e Sez. 1, n. 11302/2017) che consolidano questo orientamento.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio di giustizia sostanziale: l’esito di un processo e le sue conseguenze economiche devono tenere conto delle circostanze concrete. La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta un’automatica condanna alle spese se la causa che ha reso inutile il ricorso non è attribuibile a chi lo ha promosso. Questa decisione tutela il cittadino che agisce in giudizio per far valere un proprio diritto, evitando che venga penalizzato economicamente nel momento in cui il suo diritto viene soddisfatto per altre vie prima della conclusione del procedimento giudiziario.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in un processo?
Significa che, dopo l’inizio della causa, si verifica un evento che soddisfa pienamente la richiesta della parte che ha agito in giudizio, rendendo così inutile una decisione del giudice sulla questione.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse, il ricorrente deve sempre pagare le spese processuali?
No. Secondo questa ordinanza, se la carenza di interesse è causata da un evento non imputabile al ricorrente (come l’accoglimento della sua richiesta prima della decisione), non vi è condanna al pagamento delle spese perché non si configura una situazione di soccombenza.
Qual era l’evento specifico che ha determinato la carenza di interesse in questo caso?
L’evento è stato l’ottenimento dell’autorizzazione per l’accesso di un medico presso l’istituto penitenziario, che era esattamente lo scopo per cui il ricorso era stato presentato. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il ricorso ha perso la sua ragione d’essere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5145 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5145 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 06/08/1968
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO
dato avi o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che in data 25 novembre 2024 il ricorrente ha comunicato la propria dichiarazione di rinuncia al ricorso, con procura speciale autenticata dal difensore, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata autorizzato l’accesso del medico presso l’istituto penitenziario;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese processúali, versandosi nel caso di carenza di interesse per causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente per il venir meno dell’interesse alla decisione, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225).
P.Q.M.
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