Carenza di Interesse: Quando la Restituzione del Bene Annulla il Ricorso
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 40264/2024) offre un importante chiarimento su un principio fondamentale della procedura penale: la carenza di interesse a ricorrere. Questo caso dimostra come la risoluzione pratica di una questione, come la restituzione di beni sequestrati, possa rendere superfluo un giudizio, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Analizziamo nel dettaglio i fatti, la decisione della Corte e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Sequestro e Impugnazione
La vicenda ha origine con un decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero nei confronti di una signora, indagata per il reato di omessa custodia di armi. Il sequestro riguardava due armi rinvenute presso il suo domicilio. La difesa aveva impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale del Riesame, il quale, pur accogliendo parzialmente le ragioni della ricorrente, aveva disposto che le armi rimanessero sotto sequestro.
Contro questa decisione, l’interessata aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale e un vizio di motivazione dell’ordinanza. La questione sembrava destinata a un giudizio di legittimità sulla correttezza del sequestro.
La Sopravvenuta Carenza di Interesse
Il colpo di scena si è verificato prima della discussione del ricorso in Cassazione. La ricorrente, tramite una comunicazione depositata in cancelleria, ha informato la Corte di aver rinunciato al ricorso. Il motivo? Le armi, oggetto del contendere, le erano state nel frattempo restituite.
Questo evento ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Con la restituzione dei beni, l’interesse concreto e attuale della ricorrente a ottenere una pronuncia dalla Corte è venuto meno. Non aveva più senso, dal punto di vista pratico e giuridico, proseguire un giudizio il cui scopo era proprio ottenere la restituzione di ciò che ormai era già in suo possesso.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia e ha applicato il principio consolidato della carenza di interesse. Ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando che l’interesse ad agire e a impugnare deve sussistere non solo al momento della presentazione del ricorso, ma per tutta la durata del procedimento.
Un aspetto cruciale della decisione riguarda le spese processuali. Citando un proprio precedente (sentenza n. 15908/2024), la Corte ha stabilito che quando la carenza di interesse deriva da una causa non imputabile alla parte che ha proposto il ricorso (in questo caso, la restituzione delle armi da parte dell’autorità), non vi è una vera e propria “soccombenza”. Di conseguenza, la ricorrente non è stata condannata al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Questa precisazione è fondamentale perché distingue la rinuncia dovuta alla soddisfazione delle proprie pretese da una rinuncia strategica o da un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni
La sentenza n. 40264/2024 ribadisce un principio di economia processuale e di giustizia sostanziale. Un processo non può proseguire per pura affermazione di principio se la questione concreta che lo ha generato è stata risolta. La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse evita di impegnare le risorse della giustizia in controversie ormai prive di oggetto. Inoltre, la decisione di non addebitare le spese processuali in questi casi protegge il cittadino che, avendo ottenuto giustizia per altra via, decide di porre fine al contenzioso, senza essere penalizzato economicamente per questo.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in un processo?
Significa che, durante il corso del giudizio, viene a mancare il motivo concreto e attuale per cui una parte aveva avviato o proseguito l’azione legale. Nel caso specifico, avendo la ricorrente ottenuto la restituzione delle armi, non aveva più interesse a far annullare il provvedimento di sequestro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non semplicemente archiviato dopo la rinuncia?
La Corte dichiara l’inammissibilità perché la rinuncia fa venir meno uno dei presupposti processuali fondamentali: l’interesse ad agire. È una formula tecnica che chiude formalmente il procedimento, accertando che non ci sono più le condizioni per una decisione nel merito.
La ricorrente ha dovuto pagare le spese del processo nonostante il ricorso sia stato dichiarato inammissibile?
No. La Corte ha specificato che, poiché la carenza di interesse è derivata da un evento non imputabile alla ricorrente (la restituzione dei beni), non si configura una soccombenza. Pertanto, non è stata condannata al pagamento delle spese processuali né al versamento di sanzioni.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40264 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SORBOLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letteksep~ le conclusioni del PG NOME COGNOME Procedimento a trattazione scritta. udito il difensore
e
sen; a rinvio
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME NOME avverso l’ordinanza del 25 gennaio 2024 del Tril)unale di Parma, che ha parzialmente accolto il riesame ex art. 324 cod. proc penj avverso il decreto del 13 dicembre 2023, con il quale il pubblico ministerD aveva convalidato il sequestro probatorio di due armi eseguito dalla polizia giuliziaria il 12 dicembre 2023 presso il suo domicilio in Sorbolo, in ordine al reato ci omessa custodia delle armi di cui all’art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110.
Il Tribunale, pur ritenendo di accogliere il gravame, ha evidenziato che, ai sensi degli artt. 324, comma 7, cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 6 legge 2:l maggio 1975, n. 152, le due armi dovevano rimanere sequestrate.
La NOMEnte denuncia inosservanza ed erronea applicazione de la legge penale e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, preso atto che la NOMEnte, con comunicazione depcsitata in cancelleria, ha rinunciato al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 589 proc. pen. perché le armi le erano state restituite, deve dichiarare inannm ssibile il ricorso per sopravenuta carenza di interesse.
In tema di ricorso per cassazione, qualora il NOMEnte – come ne caso in esame – rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse c erivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non con ‘porta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di unE somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir nen° del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (5 1, n. 15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv. 286244).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interes:ie.
Così deciso il 24/09/2024