Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38452 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38452 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Firenze il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 13/06/2025 del tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Firenze, adito nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto di convalida del sequestro, adottato dal Procuratore della Repubblica del medesimo tribunale in data 26.5.2025, dichiarava inammissibile l’istanza, per carenza di interesse
sopravvenuta in ragione della intervenuta restituzione a terzi dell’oggetto della convalida.
Avverso la sentenza sopra indicata, propone ricorso per cassazione COGNOME NOME mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione.
Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 627 commi 3, 4, e 648 c.p.p., per il mancato rispetto del principio sancito con sentenza n. 19860/2025, di annullamento con rinvio, adottata da questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione.
Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge riguardo agli artt. 125 comma 3, 264 comma 4, 309 comma 9 cod. proc. pen. , e quello di omessa motivazione e omessa pronunzia, rispetto alla domanda di riesame, proposta avverso il decreto di convalida sopra già citato.
Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione degli artt. 33 e 34 cod. proc. pen. in ordine alla competenza funzionale del tribunale, e la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 263 cod. proc. pen. in relazione all’art. 178 lett. a) cod. proc. pen.
Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 592 cod. proc. pen. in relazione alla intervenuta condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio e anche la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione erronea e contraddittoria, oltre che l’omesso esame degli atti del procedimento.
Per la necessaria precedenza logica e giuridica deve esaminarsi il terzo motivo, con cui si lamenta la carenza di competenza del tribunale. Si tratta di censura del tutto infondata, posto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, il tribunale lungi dall’attribuirsi una competenza inesistente si è limitato e questo è il fulcro della decisione con cui il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi -, ad evidenziare la carenza di interesse dell’istante (con conseguente coerente dichiarazione di inammissibilità), in ragione della avvenuta restituzione della lettera oggetto del provvedimento di convalida censurato. Si tratta di decisione ineccepibile, siccome conforme al principio per cui è inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse la richiesta di riesame del sequestro preventivo (e ciò deve ritenersi possa valere anche in caso di sequestro probatorio) proposta successivamente all’intervenuta restituzione del
bene all’avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità del bene e che ha proposto l’impugnazione, dovendo escludersi che quest’ultimo possa conseguire, per effetto dell’eventuale accertamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene in presenza de provvedimento di restituzione (La Corte ha precisato che in questo caso l’interessato avrebbe potuto proporre opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione contro il provvedimento di restituzione). (Sez. 2, n. 17584 del 10/01/2013, Rv. 255966 – 01). Del tutto condivisibile è anche il rilievo, formulato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, per cui non trova in ogni caso applicazione la massima secondo cui, in tema di sequestro preventivo, anche dopo la revoca della misura e la restituzione del bene, disposta dal G.i.p. in favore di un soggetto diverso da quello cui il bene stesso era stato sequestrato, sussiste la legittimazione di quest’ultimo ad impugnare tali decisioni con appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., e a proporre eventuale ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale della libertà. (Sez. 2, n. 51753 del 03/12/2013, Rv. 257358 – 01) posto che essa presuppone, quale strumento di tutela, non il riesame avverso il provvedimento di sequestro, come nel caso in valutazione, quanto la impugnazione, mediante appello ex art. 322 cod. proc. pen. (con eventuale ricorso in cassazione) del provvedimento di revoca della misura cautelare e restituzione, in favore di terzi, del bene di riferimento.
In ordine a tale tema, così validamente introdotto dal tribunale e su cui si fonda la decisione impugnata. il ricorrente non si è in alcun modo validamente confrontato e permane quindi la piena validità della decisione assunta dal collegio della cautela. Con conseguente assorbimento, siccome il profilo qui esaminato integra una questione preliminare, quale è quello dell’interesse al ricorso, di tutti gli altri motivi.
7. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
I
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 13/11/2025
Il Consigliere estensore