Carenza di Interesse: Quando un Appello Diventa Inutile?
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un ricorso non dipende solo dalla fondatezza dei motivi, ma anche dalla persistenza delle condizioni che lo hanno generato. La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 37194/2024, offre un chiaro esempio di come una modifica delle circostanze di fatto possa portare a una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, un concetto fondamentale per comprendere l’economia processuale.
I Fatti del Caso
Una persona, indagata per il reato di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, era stata sottoposta a una misura cautelare restrittiva. Contro tale misura, la difesa aveva proposto appello al Tribunale del Riesame, il quale aveva però confermato la decisione del primo giudice. Di conseguenza, veniva presentato un ricorso per cassazione, basato su presunte violazioni di legge e vizi di motivazione riguardo alla gravità degli indizi e alle esigenze cautelari.
Tuttavia, mentre il ricorso era pendente davanti alla Suprema Corte, accadeva un fatto nuovo e decisivo: in un altro procedimento cautelare, il Tribunale del Riesame sostituiva la misura originaria con una meno afflittiva, ovvero gli arresti domiciliari. A fronte di questo cambiamento, i difensori della ricorrente hanno prontamente comunicato alla Corte di Cassazione la rinuncia al ricorso, evidenziando come fosse venuto meno l’interesse a una decisione.
La Decisione della Corte sulla Carenza di Interesse
La Corte di Cassazione ha accolto la segnalazione della difesa e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La logica è stringente: il ricorso mirava a ottenere una modifica o l’annullamento di una specifica misura cautelare. Nel momento in cui quella misura è stata sostituita, l’oggetto stesso della contesa è venuto a mancare. La ricorrente aveva già ottenuto, per altra via, un risultato migliorativo, rendendo superfluo un pronunciamento della Corte sul ricorso originario.
Questo principio risponde a un’esigenza di economia processuale: è inutile che l’apparato giudiziario impieghi risorse per decidere una questione che non ha più alcun effetto pratico per le parti. La Corte ha quindi applicato un consolidato orientamento giurisprudenziale, citando una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 7931/2011), che aveva già chiarito come un ricorso avverso un provvedimento cautelare, successivamente revocato o divenuto inefficace, debba essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su due pilastri fondamentali. Il primo è la constatazione oggettiva del mutamento della situazione di fatto. L’interesse ad agire e a impugnare, come sancito dal codice di procedura, deve essere non solo iniziale ma anche persistente per tutta la durata del giudizio. Se l’interesse svanisce, come in questo caso, il processo non può proseguire.
Il secondo pilastro riguarda le conseguenze di tale inammissibilità. La Corte chiarisce un punto di notevole importanza pratica: quando l’inammissibilità deriva da una carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso (e non da vizi originari dell’atto), non si applicano sanzioni processuali a carico del ricorrente. Questo significa che l’indagata non è stata condannata né al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende. La Corte ha richiamato numerose sentenze conformi delle Sezioni Unite, consolidando un principio di equità che evita di penalizzare chi si trova in una situazione processuale divenuta oggettivamente inutile senza sua colpa.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio cruciale: l’efficacia della giustizia non si misura solo con decisioni di merito, ma anche con la capacità di riconoscere quando un giudizio ha perso la sua ragion d’essere. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò implica la necessità di monitorare costantemente l’evoluzione della situazione cautelare, pronti a riconsiderare le strategie processuali. La rinuncia al ricorso, in casi come questo, non è una sconfitta, ma un atto di realismo processuale che evita costi inutili e consente di concentrare le energie difensive su altri fronti. La decisione sottolinea, inoltre, la tutela garantita al ricorrente che, pur vedendo il suo ricorso dichiarato inammissibile, non subisce conseguenze economiche negative quando ciò avviene per cause sopravvenute e non imputabili a vizi dell’impugnazione.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in un processo penale?
Significa che, dopo aver presentato un ricorso, si verifica un evento nuovo (come la sostituzione di una misura cautelare con una meno grave) che rende inutile una decisione della Corte, perché l’obiettivo dell’impugnazione è già stato raggiunto o superato.
Cosa accade a un ricorso in Cassazione se la misura cautelare contestata viene modificata?
Come stabilito in questa sentenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte non esamina il merito della questione perché non vi è più un interesse concreto e attuale a una sua pronuncia.
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile per carenza di interesse deve pagare le spese processuali?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, se la carenza di interesse si manifesta dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente non è condannato né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37194 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; 1 GLYPH /sentite le conclusioni del PG COGNOME CODICE_FISCALE–CODICE_FISCALE– tl – f 3 7e. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, che respingeva l’istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata a NOME, alias come in atti, in quanto gravemente indiziata del delitto di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, tramite il proprio difensore, deducendo, col primo motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, col secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla permanenza delle esigenze cautelari e, col terzo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta idonea la sola misura cautelare della custodia in carcere.
Con atto trasmesso a questo ufficio in data 3 giugno 2024 i difensori e procuratori speciali dell’indagata tc hanno dichiarato di rinunciare al suddetto ricorso, segnalando il venir meno dell’interesse all’impugnazione della medesima per esserle stata sostituita nelle more, da parte del Tribunale del riesame di Reggio Calabria in accoglimento di altro appello cautelare, la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (si veda, con riguardo proprio al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, COGNOME).
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del
procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, COGNOME, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, COGNOME, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2024.