Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36873 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36873 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Barletta il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, con ricorso del 10 maggio 2024, chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del 2 maggio 2024 con la quale il Tribunale del Riesame di Trani aveva respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dell’autovettura Toyota Yaris targata TARGA_VEICOLO di proprietà del COGNOME, sequestrata in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990. Denunciava violazione di legge per la carenza di esigenze cautelari idonee a giustificare il
vincolo reale apposto all’autovettura non essendone stata accertata la pertinenzialità del veicolo rispetto al reato per il quale si procede.
2.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Consegue che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, sostenuta da sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione, ed alla quale non fa, pertanto, seguito la condanna al pagamento delle spese processuali.
Deve rilevarsi che, fissata la trattazione del ricorso, in data 11 giugno 2024 il difensore del COGNOME ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all’impugnazione allegando la sentenza del 6 giugno 2024 con la quale, in esito all’udienza preliminare, il giudice aveva disposto la restituzione dell’autovettura all’imputato. Premesso che è inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285663), nel caso insussistenti, il ricorso deve, comunque, essere dichiarato inammissibile per mancanza di attuale interesse alla sua trattazione essendo intervenuta la restituzione dell’autovettura in sequestro e non essendo sufficiente, ai fini del compiuto esame delle questioni devolute con l’impugnazione, il mero interesse del ricorrente ad una pronunzia sulla legittimità del provvedimento cautelare in carenza, altresì, della indicazione di elementi allegati al fine di verificare la legittimità dell’apprensione del bene e della utilizzabilità dello stesso come mezzo di prova. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Invero, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244).
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso 11 19 settembre 2024
La Consigliera relatrice
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