Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35541 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale di Catania avverso l’ordinanza del 18/04/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta lette le conclusioni della difesa del ricorrente che ha aderito alle richieste del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Catania, quale giudice del riesame cautelare, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che aveva disatteso la richiesta di sostituzione della misura custodiale pronunciata nei confronti di COGNOME NOME in relazione alle contestazioni provvisorie di cui agli art. 74, 73 d.P.R. 309/90 (capi A), B), F) e G) e degli art.319, 326, 314 e 479 cod.pen. (capi C), D), E), H), I), dato atto che con separata ordinanza in data 22/02/2024 la misura custodiale nei confronti del COGNOME era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari in accoglimento di uno dei rilievi sollevati nel provvedimento rescindente, concernente la compatibilità del regime custodiale con le condizioni di salute del cautelato, disattendeva le ulteriori censure sollevate dalla difesa con riferimento alla adeguatezza della misura in essere rispetto alle esigenze cautelari da soddisfare.
Con riferimento ai richiamati requisiti della concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza criminosa, tenuto conto che il prevenuto risultava ormai collocato in quiescenza così da realizzarsi una irreversibile frattura tra il ruolo di appartenente alla Polizia e le occasioni per delinquere, nell’ambito di una organizzazione volta al traffico di stupefacenti sequestrati come corpi di reato, il giudice del riesame rappresentava come il giudizio di concretezza ed ?a n Nì attualità r – 1 GLYPH dal collocamento a riposo, laddove il prevenuto aveva palesato una immutata capacità a delinquere anche nel periodo in cui versava in aspettativa per motivi di salute personali e di assistenza ad un familiare,CODICE_FISCALE(z ‘: rith, pure cessata l’attività associativa nell’anno 2018, aveva continuato a porre in essere condotte di detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti a prescindere dalla funzione esercitata, come risultava da una intercettazione ambientale risalente al 25 novembre 2020, confermata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME e da ulteriore intercettazione di un colloquio intercorso tra il COGNOME ed il collega COGNOME NOME in cui emergeva l’interessamento del primo all’andamento delle indagini in essere sugli affiliati del sodalizio del RAGIONE_SOCIALE i talchè la perdurante attività criminosa a tutto il 2020, realizzata anche in ambito domestico, in uno con i contatti mantenuti con appartenenti delle forze dell’ordine in grado di riferirgli informazioni riservate, che poi era a rivelare agli altri indagati, in uno ad una incessante attività criminosa realizzata per oltre un decennio, fondavano il giudizio di concretezza e di attualità del pericolo di reiterazione di condotte
criminose della stessa specie, quantomeno nel settore del traffico dello stupefacente. A tal proposito assumeva che non esisteva un tempo silente valutabile positivamente in favore del prevenuto, quale elemento idoneo a evidenziare un affievolimento della spinta criminosa recidivante, atteso che il COGNOME aveva continuato a delinquere fino ad epoca prossima all’adozione della cautela e che comunque, nel presente incidente cautelare, a fronte di un giudizio cautelare cristallizzato dalla pronuncia del Tribunale del riesame sul provvedimento genetico, non erano apprezzabili, né erano state introdotte dalla difesa, sopravvenienze rilevanti al fine di ritenere mutato il quadro di affievolimento delle esigenze cautelari.
Avverso la suddetta ordinanza il COGNOME, tramite il proprio difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso, preceduto da una premessa volta a evidenziare la persistenza dell’interesse a coltivare l’appello cautelare, atteso che l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame cautelare aveva sostituito la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari, era stata impugnata dall’ufficio del pubblico ministero e pertanto non aveva raggiunto stabilità.
3.1 Assume violazione di legge e difetto di motivazione per non essersi il giudice del rinvio attenuto ai principi enunciati nel giudizio rescindente, avendo lo stesso ripercorso l’iter motivazionale censurato con riferimento al giudizio di concretezza e di attualità delle esigenze cautelari e ? in particolar9r sulla persistenza del pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa ‘ – o,1-441/1-Afg specie, il quale non andava ~ , r GLYPH mediante un generico riferimento alla personalità del prevenuto e alla durata della condotta criminosa ma, come evidenziato dal S.C., alla luce del mutato contesto operativo del prevenuto a seguito dell’allontanamento, per pensionamento, dal posto di lavoro in cui era maturata l’occasione per delinquere e del mutato quadro delle relazioni con i colleghi, a seguito del discredito derivato al COGNOME dall’operazione investigativa che aveva rivelato l’attività criminale in essere. Sotto diverso profilo assume che gli elementi indicati dal Tribunale del riesame per riconoscere la sostanziale persistenza delle esigenze cautelari, si riferiscono a fatti risalenti, a dichiarazioni etero accusatorie dal contenuto generico o comunque a periodi pregressi e a condotte criminose in parte ammesse, che non consentivano di formulare una prognosi di recidivanza anche a seguito dell’adozione degli arresti domiciliari. Del tutto assente era stato poi i confronto del Tribunale con il tema della distanza temporale tra l’epoca di commissione dei fatti e la data in cui la misura era stata applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile ai sensi dell’art.591 comma 1 lett.a) cod.proc.pen., in quanto nelle more dell’incidente cautelare, ha acquisito stabilità il provvedimento pronunciato dal Tribunale del riesame in data 22/02/2024 che aveva sostituito al COGNOME la misura cautelare custodiale con quella degli arresti domiciliari, richiesta di applicazione degli arresti donniciliari che costituisce altresì l’oggetto del devolutum del presente incidente cautelare, il quale deve pertanto ritenersi superato in ragione della attenuazione della cautela medio tempore disposta con provvedimento non più suscettibile di annullamento o revoca per essere stato il procedimento definito dinanzi al giudice di legittimità con il rigetto del ricorso del P.M.
Deve pertanto ritenersi realizzata una ipotesi di carenza di interesse sopravvenuta alla coltivazione della impugnazione cautelare da parte dell’indagato, essendo stata nelle more accolta la richiesta di attenuazione della misura cautelare nel senso richiesto dalla parte, la quale GLYPH aveva L T ci t impugnatoVsolo con riferifriento alla adeguatezza della misura cautelare applicata (sez.2, n.31556 del 18/05/2012, Fortunato, Rv. 253522), non ponendosi al contempo questione circa il diritto dell’indagato di agire ai fini della riparazione per l’ingiusta detenzione, in assenza di doglianze concernenti la gravità indiziaria, ovvero la applicabilità della cautela ai sensi degli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. (sez.6, n.25859 del 18/06/2010, Qoshku, Rv.247780).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione non consegue una pronuncia sulle spese in GLYPH quanto, qualora la pronuncia di inammissibilità intervenga per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la stessa non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (sez.1, n.15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.286624; n.13607 del 10/12/2010, COGNOME, Rv.249916).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente’
oggi,