Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33615 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME NOME SANT’AGATA DE’ GOTI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MADDALONI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ARPAIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2023 del TRIB.LIB.MILITARE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., dichiararsi inammissibili i ricorsi per sopravvenuta carenza d’interesse;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale militare di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento di sequestro dei telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, indagati del reato di cui all’art. 179 cod. pen. mil . pace (cospirazione per compromettere l’autorità del comandante).
A ragione della decisione, osservava, quanto al fumus commissi delicti, che sufficiente, sul piano della motivazione, era il richiamo, operato per relationem, alla stampa della messaggeria whatsapp acquisita in atti, dal cui contenuto si evinceva una volontà comune degli interlocutori tesa ad ostacolare l’azione di comando del loro sovraordiNOME NOME COGNOME, se del caso provocandone il trasferimento.
Anche la pur succinta motivazione in tema di esigenze probatorie, contenuta nel decreto oggetto di riesame, non prestava il fianco a censure, essendo indubbio che, al fine di ricostruire i fatti e le singole condotte astrattamente integranti il reato in contestazione, si rivelava indispensabile svolgere accertamenti sui supporti informatici e telefonici tramite i quali si erano svolte le conversazioni analizzate.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il tramite del loro comune difensore, hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, deducendo: con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost. e 178, lett. c), cod. proc. pen. sub specie di radicale mancanza di motivazione sul fumus commissi delicti e sulle esigenze probatorie, nonché per lesione dei diritti di difesa a causa della mancata ostensione degli atti richiamati nei decreti di sequestro; con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen., per mancato rispetto del divieto di integrazione della motivazione.
Il Procuratore generale militare di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi pe sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che, in data 27 novembre 2023, era stato emesso, previa estrazione di copia forense, decreto di dissequestro e restituzione dei dispositivi agli interessati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalla restituzione degli oggetti sottoposti a sequestro.
Si ricorda che, in argomento, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate con due sentenze: con la prima, risalente al 2008, si è affermato che «Una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l’eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l’autorità giudiziaria disponga, all’atto della restituzione, l’estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni» (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008 Tchmil Rv. 239397 – 01: fattispecie relativa a sequestro di un computer e di alcuni documenti); con la seconda, più recente, si è statuito che « È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati» (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497 – 01).
Tale ultimo principio è stato, in seguito, ribadito anche dalle Sezioni semplici (Sez. 1, n. 49684 del 24/09/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 274975 – 01).
Ciò posto, si rileva che, per come risulta acquisito in atti, il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Napoli, con decreto del 27 novembre 2023, dato atto della previa effettuazione di copia forense da parte degli organi di p.g., ha disposto la restituzione dei dispositivi cellulari a ciascuno degl aventi diritto (i tre odierni ricorrenti e il coindagato NOME COGNOME).
Si rileva, altresì, che nessuno degli indagati, nel ricorso o in eventuale memoria successiva, ha dedotto un interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.
Non può, pertanto, che ravvisarsi la sopravvenuta mancanza di interesse, da parte dei tre indagati COGNOME, COGNOME e COGNOME, a coltivare il proposto ricorso per cassazione.
Dalla conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi non può derivare la condanna a spese e a sanzioni, in ragione dell’assenza non solo di ipotesi di soccombenza, ma anche di profili di colpa legati all’irritualit dell’impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693 – 01; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168 – 01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME ed altro, Rv. 208166 – 01; tra le Sezioni semplici, vedi la recentissima Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv. 286244 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta mancanza di interesse.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente