Carenza di Interesse: Quando un Ricorso Diventa Inutile
Nel complesso mondo della procedura penale, non sempre un ricorso giunge a una decisione sul merito della questione. A volte, eventi successivi alla sua presentazione possono renderlo semplicemente superfluo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17647/2024, offre un chiaro esempio di come la carenza di interesse sopravvenuta possa portare alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, con importanti conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Lecce, che aveva confermato un decreto di sequestro preventivo. Il sequestro riguardava il presunto profitto di un reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis del codice penale. Contro tale provvedimento, l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
Tuttavia, mentre il ricorso era pendente di fronte alla Suprema Corte, si è verificato un fatto nuovo e decisivo: la misura cautelare reale, ovvero il sequestro, è stata revocata.
La Rinuncia al Ricorso per Sopravvenuta Carenza di Interesse
A seguito della revoca del sequestro, l’obiettivo principale del ricorso — ottenere la liberazione dei beni — era stato di fatto già raggiunto. Di conseguenza, il difensore del ricorrente ha formalmente comunicato alla cancelleria della Corte di Cassazione la rinuncia all’impugnazione, motivandola proprio con la “sopravvenuta carenza di interesse“. L’interesse a ottenere una decisione dalla Corte era venuto meno, poiché il provvedimento dannoso non esisteva più.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della rinuncia e della situazione fattuale, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’articolo 591, comma 1, lettera d) del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di rinuncia.
Le Motivazioni
Il punto cruciale della sentenza risiede nelle motivazioni relative alle conseguenze di tale inammissibilità. La Corte chiarisce che, in questo specifico scenario, alla dichiarazione di inammissibilità non deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle Ammende.
La ragione è squisitamente giuridica: il venir meno dell’interesse alla decisione è un evento “sopraggiunto” alla proposizione del ricorso. Non si tratta di un vizio originario dell’atto di impugnazione, né di una sconfitta nel merito. In altre parole, il ricorrente non è “soccombente”, ovvero la parte che perde la causa. La sua azione è diventata semplicemente inutile a causa di un evento esterno e successivo. Pertanto, non sussistono i presupposti per applicare sanzioni.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un importante principio procedurale: la carenza di interesse che si manifesta dopo la presentazione di un ricorso ne determina l’inammissibilità, ma non equivale a una soccombenza. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che la rinuncia a un’impugnazione, quando motivata da eventi che rendono superflua una decisione, è una strada proceduralmente corretta che non comporta ulteriori conseguenze economiche negative. È una garanzia che evita di penalizzare chi, in modo diligente, prende atto del mutamento delle circostanze e rinuncia a un’azione legale ormai priva di scopo.
Cosa succede quando l’interesse a proseguire un ricorso viene meno dopo la sua presentazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per ‘sopravvenuta carenza di interesse’, poiché non c’è più un motivo pratico per cui il giudice debba pronunciarsi nel merito.
La dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse comporta una sanzione per il ricorrente?
No, secondo questa sentenza, quando la carenza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non si configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, non consegue la condanna al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle Ammende.
Perché nel caso specifico è venuto meno l’interesse al ricorso?
L’interesse è venuto meno perché la misura cautelare del sequestro preventivo, contro cui il ricorso era stato presentato, è stata revocata prima che la Corte di Cassazione potesse decidere.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17647 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Martina Franca il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 31 ottobre 2023, avente ad oggetto il profitto del reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen..
Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione inviata alla cancelleria di questa Corte, il ricorrente, a mezzo del difensore, ha ritualmente rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata revocata la misura cautelare emessa nei suoi confronti.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d) cod.proc.pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente