Carenza di Interesse: Quando un Ricorso Diventa Inutile e Chi Paga le Spese?
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un ricorso non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dalla persistenza delle condizioni che lo hanno generato. Un esempio emblematico è rappresentato dalla carenza di interesse, un principio che può portare alla fine prematura di un’impugnazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su questo istituto, chiarendo non solo quando un ricorso diventa inammissibile, ma anche le importanti conseguenze sulle spese processuali.
I Fatti del Caso: Dalla Misura Cautelare alla Rinuncia al Ricorso
La vicenda ha origine da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un individuo, accusato provvisoriamente di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’indagato, tramite il suo difensore, aveva prima presentato un riesame al Tribunale di Milano, che lo aveva respinto, e successivamente un ricorso per cassazione contro tale decisione.
Tuttavia, mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, accadeva un fatto decisivo: la misura della custodia cautelare in carcere veniva sostituita con un’altra meno afflittiva. A seguito di questo cambiamento, il difensore dell’indagato presentava un’istanza di rinuncia al ricorso, proprio per la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Carenza di Interesse
La Corte di Cassazione ha accolto la logica dietro la rinuncia, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel principio secondo cui un’impugnazione, per essere valida, deve presupporre la perdurante efficacia del provvedimento che si contesta. Nel momento in cui quel provvedimento viene annullato, perde i suoi effetti o, come in questo caso, viene sostituito, l’interesse a ottenerne una riforma giudiziale cessa di essere concreto e attuale.
La rilevanza della Carenza di Interesse nell’Impugnazione
L’interesse ad agire è uno dei pilastri del processo. Non basta avere teoricamente ragione; è necessario che da una potenziale vittoria in giudizio derivi un vantaggio pratico per chi ha promosso l’azione. Se questo vantaggio svanisce, il proseguimento del giudizio diventa un mero esercizio accademico, che il sistema giudiziario non ha interesse a portare avanti. La sostituzione della misura cautelare ha, di fatto, svuotato di contenuto l’oggetto del ricorso originario, rendendolo inutile.
Le Motivazioni
La Corte spiega che l’impugnazione di una misura cautelare è strettamente legata all’esistenza e all’efficacia della misura stessa. Se il provvedimento applicativo viene modificato in meglio per l’indagato, viene meno la concretezza e l’attualità dell’interesse ad agire. Di conseguenza, svanisce uno dei presupposti fondamentali per l’ammissibilità del ricorso per cassazione. L’interesse non può essere ipotetico o futuro, ma deve sussistere al momento della decisione.
Le Conclusioni
L’aspetto più significativo della sentenza, tuttavia, riguarda le spese processuali. Di norma, chi perde un ricorso o lo vede dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha stabilito diversamente. Poiché la carenza di interesse è sopravvenuta per una causa non imputabile al ricorrente (la decisione del giudice di sostituire la misura), non si configura un’ipotesi di soccombenza. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità non comporta alcuna condanna economica per l’indagato. Questa precisazione è fondamentale perché tutela il cittadino da conseguenze negative derivanti da sviluppi processuali a lui favorevoli e indipendenti dalla sua volontà.
Quando un ricorso contro una misura cautelare diventa inammissibile per carenza di interesse?
Quando il provvedimento impugnato viene annullato, perde efficacia o, come nel caso di specie, viene sostituito con un’altra misura meno afflittiva prima della decisione sul ricorso.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No. La Corte ha stabilito che se la carenza di interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente, come la sostituzione della misura da parte del giudice, non vi è condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa delle ammende.
Cosa significa che l’interesse ad agire deve essere ‘concreto e attuale’?
Significa che la persona che presenta un ricorso deve poter ottenere un vantaggio pratico e reale dall’eventuale accoglimento della sua richiesta al momento in cui il giudice decide. Se questo vantaggio svanisce durante il processo, l’interesse viene meno.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36887 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36887 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Albania DATA_NASCITA (CUI: CODICE_FISCALE)
avverso l’ordinanza del 23/05/2025 del Tribunale di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette le memorie, presentate dall’AVV_NOTAIO, nella qualità di difensore di fiducia e di procuratore speciale di NOME, con cui è stata presentata rinuncia al ricorso
RITENUTO IN FATTO E RILEVATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale di Milano – con l’ordinanza sopra indicata – respingeva il riesame presentato da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il 13 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo nnarjivana di cui alla provvisoria contestazione.
In data 30 giugno 2025, l’indagato, per il tramite del proprio difensore, ha avverso detto provvedimento, proposto ricorso per cassazione; il successivo 8 agosto 2025 il difensore, munito di procura speciale, ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte istanza di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse essendo stata nelle more disposta ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. la sostituzione della misura in corso con altra meno afflittiva.
La Corte rileva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: l’impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell’ordinanza genetica della misura cautelare, di guisa che- qualora il provvedimento applicativo venga nelle more annullato , perda efficacia o venga sostituito con altra misura meno afflittiva- viene meno la concretezza e l’attualità dell’interesse ad agire e conseguentemente uno dei presupposti per l’ammissibilità del ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, COGNOME, Rv. 282397 – 01).
In tal caso, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione – conseguente alla revoca della misura cautelare impugnata – non configura un’ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 25/09/2025