Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1594 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1594 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 09/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Mazzarino l’DATA_NASCITA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
avverso l’ordinanza del 12/09/2025 del Tribunale di Caltanissetta; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, Ł stato sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 629 e 416-bis.1. cod. pen.
Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, con ordinanza del 11 gennaio 2024, ha sostituito la misura intramuraria con la misura degli arresti domiciliari.
In data 30 luglio 2025 il NOME ha chiesto la revoca o sostituzione della misura cautelare. Il Tribunale di Gela ha rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, sottolineando l’assenza di elementi nuovi attestanti l’affievolimento delle esigenze cautelari.
L’odierno ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale ordinanza di rigetto, lamentando erroneità della motivazione del provvedimento impugnato e riproponendo le medesime argomentazioni già formulate nell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare.
NOME COGNOME, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in data 11 settembre 2025 con cui il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza di reiezione dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
6.Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, inosservanza degli artt. 125, 275 e 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dedotta erroneità del provvedimento di rigetto del Tribunale di Gela.
La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe contraddittoria in quanto i giudici dell’appello dopo aver correttamente precisato che il NOME Ł indagato per il reato di estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. e non per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso come erroneamente indicato nel provvedimento del Tribunale
di Gela, hanno affermato che a tale errore non conseguirebbe ‘alcuna violazione dei diritti difensivi’.
La difesa ha, invece, dedotto che tale errore non potrebbe essere considerato neutro, avendo viziato l’intero percorso logico-giuridico dell’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca, fondato sulla presunzione assoluta di sussistenza delle esigenze cautelari riservata al reato associativo, ponendosi in contrasto con i principi di concretezza, attualità e proporzionalità previsti dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
7.Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, inosservanza degli artt. 125 e 299 cod. proc. pen. nonchØ carenza della motivazione in ordine alla ritenuta assenza di elementi nuovi idonei a depotenziare le esigenze cautelari poste a fondamento dall’ordinanza genetica.
8.Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, inosservanza degli artt. 274, 275, 284 e 299 cod. proc. pen. nonchØ carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Secondo la difesa, il giudice dell’appello, limitandosi a negare la sussistenza di elementi di novità e ad affermare apoditticamente che non emergerebbe ‘ incompatibilità con i domiciliari ‘, avrebbe omesso ogni reale valutazione degli elementi posti a fondamento della richiesta difensiva.
Con provvedimento del 29 novembre 2025 il Tribunale di Gela ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al NOME in considerazione della sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari.
In data 01 dicembre 2025 i difensori del ricorrente hanno depositato rinuncia al ricorso sottoscritta dal NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso da parte del NOME conseguente alla sopravvenuta revoca della misura cautelare oggetto di impugnazione.
Occorre precisare che, poichØ il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione Ł sopraggiunto alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente nØ alle spese del procedimento nØ al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte in diverse pronunce (n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168-01; n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166-01; n. 31524 del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168-01; n. 12603 del 24/11/2015, COGNOME, Rv. 266244-01).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così Ł deciso, 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME