Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17834 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 della Corte di appello cli Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11/09/2023, la Corte di appello di Milano, pronunciando sull’istanza ex art. 629-bis cod.proc.pen. proposta nell’interesse di NOME COGNOME, revocava la sentenza n. 9575/2021 emessa dal Tribunale di Milano in data 29/09/2021, irrevocabile il 14/01/2022, sospendeva l’ordine di esecuzione per la carcerazione n. 1044/2022 SIEP, ordina va l’immediata scarcerazione del predetto, se non detenuto per altra causa, ed applicava nei confronti dello stesso la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di domicilio all’atto della scarcerazione, con prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle ore 22:00 alle ore 7:00.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione in ordine all’applicazione della misura coercitiva.
Espone che la Corte di appello aveva applicato, ai sensi dell’art. 635 cod.proc.pen. come richiamato dall’art. 629-bis cod.proc.pen., la misura dell’obbligo di dimora, con prescrizioni notturne; argomenta che la motivazione dell’ordinanza era del tutto carente in ordine alle ragioni giustificatrici della rileva pericolosità, della sussistenza di specifiche ed inderogabili esigenze di cautela sociale, nonchè dell’attualità e concretezza della ipotetica pericolosità sociale paventata dalla Corte territoriale; chiede, pertanto, l’annullamento sul punto dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore del ricorrente, con atto in data 26/02/2024, ha rappresentato e documentato che la misura cautelare oggetto di ricorso è stata revocata dal Tribunale di Milano con provvedimento depositato in data 29/11/2023; ha, conseguentemente, dichiarato di non avere più interesse a coltivare il ricorso.
2.Rileva il Collegio che la revoca della misura cautelare ha determinato il venir meno dell’interesse all’impugnazione.
Va richiamato in merito l’art. 568 comma 4 cod. proc. pen. che dispone che “per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”.
Tale disposizione, applicabile anche alle impugnazioni in materia cautelare, reale e personale, richiede che l’interesse sia attuale e concreto; quindi, qualora il
provvedimento impugnato abbia perso efficacia per diverse ragioni, non può ritenersi esistente l’interesse in questione.
Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che, in materia di impugnazioni, la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 – dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251694).
Nella specie, è evidente la carenza di interesse sopravvenuta, in quanto, nelle more del procedimento cautelare, la misura è stata revocata, e, quindi, la parte ha già conseguito il risultato che sperava di ottenere da questa Corte con la proposta impugnazione.
Trattandosi di carenza d’interesse sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente, non va adottata alcuna statuizione sulle spese processuali e sulla condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende (Sez.3, n.8025 del 25/01/2012, Rv.252910; Sez.3,n.10963 del 2019, non mass. Sez. U, n. 7, del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. U, n. 31524, del 14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168; Sez.U, n. 48126 del 20/07/2017, Rv.270938 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 19/03/2024