Carenza di Interesse: Quando un Ricorso in Cassazione Diventa Inutile
Nel complesso mondo del diritto processuale, esistono principi fondamentali che governano l’accesso alla giustizia. Uno di questi è l’interesse ad agire, ovvero la necessità che una parte abbia un vantaggio concreto e attuale da ottenere da una decisione del giudice. La recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 4289 del 2024, offre un chiaro esempio di come la carenza di interesse, sopraggiunta nel corso del giudizio, possa portare alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
Il Fatto: Dalla Richiesta di Affidamento alla Detenzione Domiciliare
La vicenda ha origine dalla richiesta di un condannato di essere ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza competente, pur rigettando tale istanza, decideva di concedere al soggetto una misura differente: la detenzione domiciliare. Insoddisfatto della decisione, che negava la misura più favorevole richiesta, il condannato decideva di impugnare l’ordinanza, presentando ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore.
Il Ricorso e la Sopravvenuta Carenza di Interesse
Il ricorso mirava a contestare il diniego dell’affidamento in prova, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione. Tuttavia, mentre il procedimento seguiva il suo corso dinanzi alla Suprema Corte, si verificava un evento decisivo: la pena giungeva al termine. L’esecuzione della pena, iniziata in regime di detenzione domiciliare il 30 marzo 2023, si era infatti conclusa il 29 settembre 2023, prima che la Cassazione potesse pronunciarsi sul ricorso.
Questo evento ha radicalmente modificato il quadro processuale. Con la fine della pena, il ricorrente non aveva più alcun interesse pratico e giuridicamente rilevante a ottenere una decisione sull’originaria richiesta di affidamento in prova. Anche un eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto produrre alcun effetto concreto, dato che non vi era più alcuna pena da espiare.
La Decisione della Corte: Inammissibilità senza Spese
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile per “sopravvenuta carenza di interesse”. Vediamo nel dettaglio le motivazioni e le conclusioni di questa importante pronuncia.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma deve perdurare per tutta la durata del processo. Nel caso specifico, l’esaurimento della pena ha fatto venir meno questo presupposto fondamentale. L’eventuale annullamento della decisione impugnata non avrebbe potuto portare alcun vantaggio al ricorrente, rendendo di fatto inutile la pronuncia della Corte. Inoltre, la Corte ha precisato un punto cruciale riguardante le conseguenze economiche di tale declaratoria. Poiché la carenza di interesse è sopraggiunta dopo la presentazione del ricorso, non si configura un’ipotesi di soccombenza vera e propria. La soccombenza, che implica la sconfitta nel merito, è il presupposto per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
Le Conclusioni
La sentenza stabilisce che, quando l’inammissibilità deriva da un evento esterno e successivo al ricorso che fa venir meno l’interesse alla decisione, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese. Questa decisione tutela il cittadino che, pur avendo validamente esercitato il proprio diritto di impugnazione, vede la sua azione svuotata di significato da eventi non dipendenti dalla sua volontà. In sintesi, la giustizia riconosce che non vi è ‘colpa’ nel proseguire un giudizio il cui esito è stato reso obsoleto dal semplice trascorrere del tempo e dall’esecuzione della pena.
 
Cosa significa “sopravvenuta carenza di interesse” in un processo?
Significa che, durante lo svolgimento del processo, si verifica un evento che rende la decisione del giudice priva di qualsiasi utilità pratica per la parte che ha avviato l’azione legale. Nel caso specifico, la fine della pena ha reso inutile decidere sulla misura alternativa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non rigettato?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava una condizione fondamentale per procedere all’esame del merito: l’interesse del ricorrente. L’inammissibilità è una pronuncia processuale che precede e impedisce la valutazione sulla fondatezza o meno delle ragioni esposte.
Il ricorrente ha dovuto pagare le spese del procedimento?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che, poiché la carenza di interesse è sopravvenuta dopo la presentazione del ricorso, non si tratta di un caso di soccombenza. Pertanto, il ricorrente non è stato condannato né al pagamento delle spese processuali né a versare una sanzione alla cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4289 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4289  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Giulianova il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
 Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da NOME COGNOME in relazione a titolo esecutivo sospeso, ammettendo contestualmente il condannato alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
Ricorre COGNOME per cassazione avverso il diniego dell’affidamento in prova, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza d’interesse.
L’esecuzione della pena, iniziata in detenzione domiciliare, per effetto della decisione impugnata, il 30 marzo 2023, risulta infatti cessata il 29 settembre 2023.
 Alla declaratoria d’inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 31/10/2023