Carenza di Interesse: L’Inammissibilità del Ricorso e le Conseguenze sulle Spese
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un ricorso può essere determinato non solo dal merito delle questioni sollevate, ma anche da eventi che si verificano durante il processo. Un esempio emblematico è la carenza di interesse sopravvenuta, un principio che emerge con chiarezza da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Questa decisione non solo ribadisce quando un ricorso diventa inammissibile, ma chiarisce anche un aspetto cruciale relativo alle spese procedurali, offrendo una tutela importante per il cittadino.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda un individuo che, mentre si trovava in stato di detenzione, aveva proposto un ricorso in Cassazione avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse pronunciarsi, si è verificato un evento decisivo: il ricorrente è stato scarcerato. La sua liberazione è avvenuta per espiazione della pena, grazie anche alla concessione del beneficio della liberazione anticipata. Questo cambiamento fattuale ha modificato radicalmente il quadro processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla carenza di interesse
Di fronte a questa nuova situazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede in un difetto originario dell’atto di impugnazione, ma nella cosiddetta “sopravvenuta carenza di interesse”. In altre parole, con la scarcerazione del ricorrente, è venuto meno il suo interesse concreto e attuale a ottenere una decisione sul ricorso, il cui oggetto era evidentemente legato alla sua condizione di detenuto. L’obiettivo che si prefiggeva con l’impugnazione non era più raggiungibile o rilevante.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua scelta spiegando che l’interesse ad agire, e quindi a ricorrere, deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma per tutta la durata del processo. L’avvenuta espiazione della pena ha reso la potenziale decisione della Corte priva di qualsiasi effetto pratico per l’ex detenuto.
Il punto più significativo dell’ordinanza, però, riguarda le conseguenze economiche di tale inammissibilità. I giudici hanno specificato che, in questi casi, non deve essere emesso alcun provvedimento accessorio di condanna. Richiamando una consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che quando l’inammissibilità deriva da cause sopravvenute alla proposizione del ricorso (come la carenza di interesse), il ricorrente non deve essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Questa regola distingue nettamente tali situazioni da quelle in cui il ricorso è viziato fin dall’origine per motivi formali, per le quali invece la condanna alle spese è prevista.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Corte di Cassazione consolida un principio di equità processuale di notevole importanza. Stabilisce che un cittadino non può essere penalizzato economicamente se il suo ricorso, inizialmente valido, perde di scopo a causa di eventi successivi e indipendenti dalla sua volontà. L’implicazione pratica è chiara: la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente un onere finanziario per chi ha promosso il giudizio. Si tratta di una tutela fondamentale che garantisce che l’accesso alla giustizia non si traduca in una sanzione ingiustificata quando il corso degli eventi rende superflua la decisione del giudice.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in un ricorso penale?
Significa che un evento verificatosi dopo la presentazione del ricorso ha reso la decisione del giudice irrilevante o inutile per il ricorrente. Nel caso specifico, la scarcerazione del detenuto ha eliminato il suo interesse a una pronuncia sul ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, essendo il ricorrente stato scarcerato per fine pena, non aveva più alcun interesse concreto e attuale a una decisione della Corte, che non avrebbe potuto produrre alcun effetto pratico sulla sua situazione.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No. Secondo l’ordinanza, che si allinea alla giurisprudenza consolidata, quando l’inammissibilità è causata da eventi accaduti dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente non è condannato né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33423 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33423 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 28/10/1990
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo stato il ricorrente scarcerato, per intervenuta espiazione della pena, il giorno 31 agosto 2025 dall’istituto penitenziario di Rebibbia N.C. a seguito di concessione della liberazione anticipata (vedi certificazione DAP, in atti);
Considerato poi che non devono essere emanati provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterina, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, COGNOME, Rv. 234859);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.